White list obbligatoria per attività di refezione oggetto di gara (TAR Campania n. 196 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’iscrizione nella white list prefettizia costituisce requisito di ordine generale di partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi rientranti tra le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa indicate dall’art. 1, comma 53, l. n. 190/2012. Tra tali attività rientrano la ristorazione, la gestione delle mense e il catering, senza che la norma distingua in ragione del carattere principale o secondario della prestazione. La mancata iscrizione comporta l’esclusione ai sensi dell’art. 94, comma 2, d.lgs. n. 36/2023, senza che l’operatore possa invocare il carattere marginale dell’attività sotto il profilo economico o funzionale. L’obbligo sussiste anche quando il servizio di refezione ricada nell’oggetto dell’appalto e sia assoggettato a confronto competitivo.
Il Fatto
Un raggruppamento temporaneo di imprese partecipava a una procedura ristretta indetta da un’azienda speciale consortile per l’affidamento della gestione dei servizi socio educativi di un asilo nido comunale. La stazione appaltante escludeva il raggruppamento per la mancata iscrizione nella white list, sul presupposto che la porzione di servizio relativa alla refezione integrasse un’attività compresa nell’elenco di cui all’art. 1, comma 53, l. n. 190/2012. Il raggruppamento impugnava l’esclusione e, in via subordinata, chiedeva la disapplicazione della normativa interna in contrasto con i principi dell’Unione europea e, in ulteriore subordine, la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell’art. 1, comma 53, l. n. 190/2012 per violazione degli artt. 3, 41, 45 e 97 Cost.
Con successivi motivi aggiunti, proposti dopo l’aggiudicazione definitiva, il raggruppamento deduceva l’illegittimo mancato accoglimento dell’istanza di soccorso istruttorio per integrare la dichiarazione di subappalto, la necessità che il servizio di ristorazione assurga a vera attività imprenditoriale e, infine, l’illegittimità costituzionale e unionale della disciplina. Chiedeva il subentro nel contratto e il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 1, comma 52, l. n. 190/2012 impone l’acquisizione della documentazione antimafia attraverso la consultazione dello elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa; la lett. 1-ter del comma 53, introdotta dal d.l. n. 23/2020, include espressamente la ristorazione, la gestione delle mense e il catering. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la mancata iscrizione integra un motivo di esclusione riconducibile all’art. 94, comma 2, d.lgs. n. 36/2023, pienamente compatibile con il principio di tassatività delle cause di esclusione.
Il Tribunale richiama due opposti orientamenti. Secondo il primo, confermato dal Cons. Stato, sez. V, n. 1345 del 2025 e dal C.G.A., n. 618 del 2025, l’obbligo sussiste a prescindere dal rilievo quantitativo dell’attività, poiché una valutazione meramente economica sarebbe elusiva del dettato legislativo. Secondo l’orientamento richiamato dalla ricorrente, la marginalità dell’attività può escludere l’obbligo, ma solo in ipotesi in cui le prestazioni non ricadano nell’oggetto dell’appalto ovvero, pur ricadendovi, siano sottratte al confronto competitivo.
Il Collegio verifica in concreto che nessuno di tali presupposti ricorre. L’art. 2 del capitolato definisce l’oggetto come gestione completa del servizio, comprensiva di prestazioni educative, ausiliarie e gestionali. L’art. 6, comma 9, del capitolato richiama espressamente il servizio di refezione, con fornitura di generi alimentari e distribuzione dei pasti. L’art. 8 prevede la presenza di un cuoco nella dotazione organica. L’allegato A include tra i criteri di attribuzione del punteggio la valutazione del progetto organizzativo del servizio di refezione. Ne deriva che l’attività ricadeva a pieno titolo nell’oggetto dell’appalto ed era assoggettata a confronto competitivo.
Quanto al soccorso istruttorio, il Tribunale ribadisce che l’operatore privo del requisito è tenuto a dichiarare espressamente la volontà di ricorrere al subappalto, non tollerandosi formule generiche; l’omessa dichiarazione non è sanabile. L’indicazione riduttiva del codice CPV non circoscrive l’oggetto, dovendosi fare riferimento alla sostanza delle prestazioni descritte nel capitolato. La censura di disparità di trattamento è respinta per difetto di identità assoluta delle situazioni poste a confronto. La questione di legittimità costituzionale è dichiarata non fondata, alla luce della giurisprudenza costituzionale e unionale richiamata. Ricorso e motivi aggiunti sono respinti, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.