Il ricorso per l’accesso agli atti è inammissibile se non notificato al controinteressato (TAR Puglia n. 752 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso in materia di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., deve essere notificato ad almeno un controinteressato, secondo il generale principio caratterizzante i ricorsi amministrativi, fatto salvo il potere di integrazione del contraddittorio nei confronti di ulteriori controinteressati. La nozione di controinteressato all’accesso è quella di cui all’art. 22, comma 1, lett. c), della legge n. 241/1990, ossia il soggetto, individuato o facilmente individuabile in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbe compromesso il proprio diritto alla riservatezza. La mancata notificazione del ricorso al controinteressato determina l’inammissibilità del gravame, rilevabile d’ufficio dal giudice.
Il Fatto
La ricorrente impugnava il silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione sull’istanza di accesso agli atti presentata al Dirigente Scolastico di un istituto di Taranto, volta a verificare la legittimità del punteggio attribuito a un altro candidato nella graduatoria provinciale d’istituto per la classe di concorso A063 per l’anno scolastico 2024/2025. L’Amministrazione si costituiva in giudizio depositando una relazione difensiva.
La Sezione, con ordinanza del 24.10.2024, rigettava l’istanza cautelare. La causa veniva trattenuta in decisione alla camera di consiglio dell’11 maggio 2026, con avviso alle parti, ex art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile declaratoria di inammissibilità.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata notificazione al controinteressato. Richiamando l’art. 116 c.p.a., il Collegio ha precisato che il rito in materia di accesso è ricostruito sulla scorta dell’ordinario rito impugnatorio, a prescindere dalla qualificazione della posizione giuridica soggettiva azionata.
Nel caso di specie, l’unico controinteressato in senso tecnico all’accoglimento del gravame è stato individuato nel soggetto cui si riferiscono i documenti richiesti, essendo questi l’unico titolare di un diritto alla riservatezza sui dati contenuti negli atti di cui si chiede l’ostensione, in conformità alla nozione codificata dall’art. 22, comma 1, lett. c), della legge n. 241/1990.
La natura in rito della decisione e il rilievo d’ufficio della questione di inammissibilità hanno giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Nota della Redazione
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