Sopravvenuta carenza di interesse per pagamento volontario del debito (TAR Lazio n. 14303 del 18.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di avvenuto pagamento dell’importo dovuto, resa dal ricorrente dopo l’assegnazione del fascicolo al relatore, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso. La cessazione della materia del contendere disciplinata dall’art. 7 del D.L. n. 95/2025 presuppone, invece, l’accertamento dell’avvenuto versamento da parte della Regione o Provincia autonoma e la relativa comunicazione alla segreteria del Tribunale amministrativo regionale del Lazio. In assenza di tale comunicazione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato il decreto dirigenziale con cui la Regione Emilia-Romagna ha provveduto al ripiano del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici, unitamente ai conseguenti provvedimenti delle Aziende sanitarie regionali e agli atti statali presupposti, tra cui i decreti del Ministero della Salute di certificazione del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018.
Con memoria depositata il 30 giugno 2026, successivamente all’assegnazione del fascicolo al relatore, la società ricorrente ha dichiarato l’avvenuto pagamento dell’importo dovuto ai sensi della normativa sul ripiano e ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente esaminato la disciplina introdotta dall’art. 7 del D.L. n. 95/2025, che prevede un meccanismo agevolato di definizione delle controversie in materia di ripiano del tetto di spesa dei dispositivi medici. La norma consente alle regioni di accertare l’avvenuto versamento dell’importo pari alla quota ridotta e di comunicare tale accertamento alla segreteria del TAR Lazio, determinando così la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi avverso i provvedimenti regionali di cui all’art. 9-ter, comma 9-bis, del D.L. n. 78/2015.
Il Tribunale ha rilevato che, nel caso di specie, le Amministrazioni resistenti non hanno depositato le dichiarazioni relative all’avvenuto versamento dell’importo dovuto da parte della ricorrente. La cessazione della materia del contendere può essere pronunciata, infatti, solo a seguito della comunicazione proveniente dalle Regioni, che accertano il pagamento con propri provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali.
La Corte ha quindi valorizzato la dichiarazione di avvenuto pagamento resa dalla stessa società ricorrente, osservando che tale circostanza determina comunque una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso. L’effetto utile della pronuncia di annullamento, infatti, viene meno quando il ricorrente dimostra di avere spontaneamente adempiuto all’obbligazione pecuniaria oggetto della contestazione.
Il Collegio ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, compensando integralmente le spese di lite tra le parti costituite.
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Nota della Redazione
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