Cumulo direzione lavori e coordinamento sicurezza obbligatorio anche sopra il milione di euro se lavori non complessi (TAR Abruzzo n. 328 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 114, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, nell’interpretazione offerta dal Collegio, configura un obbligo di cumulo delle funzioni di direttore dei lavori e di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in due distinte ipotesi: per i contratti di importo non superiore a un milione di euro e, “comunque”, per quelli caratterizzati da assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, anche se di valore superiore alla soglia. Ne deriva che, per i lavori oltre il milione di euro ma non complessi e senza interferenze, il cumulo non solo è consentito ma è doveroso; il divieto di cumulo opera, invece, esclusivamente in presenza di lavori complessi e contemporaneamente caratterizzati da rischi di interferenze. La clausola del disciplinare che ammette l’indicazione di uno stesso soggetto quale responsabile di più prestazioni specialistiche è legittima se riferita a lavori non complessi e senza rischi di interferenze. La valutazione della Commissione di gara si sottrae al sindacato del giudice amministrativo, salvo che risulti palesemente illogica o inattendibile; i punteggi numerici, correlati ai giudizi analitici del disciplinare, costituiscono motivazione sufficiente.
Il Fatto
La società ricorrente contestava l’aggiudicazione definitiva, disposta dal Comune per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in esecuzione del nuovo polo scolastico, con lavori di importo pari a oltre sette milioni di euro. L’aggiudicataria aveva indicato, nella propria offerta tecnica, il medesimo soggetto quale direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza. La ricorrente, classificatasi seconda, deduceva la violazione dell’art. 114, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, che riterrebbe vietato il cumulo delle funzioni per i lavori oltre il milione di euro, oltre a contestare l’attribuzione dei punteggi per diversi sub-criteri e il mancato riconoscimento di un punto per una certificazione. L’aggiudicataria proponeva ricorso incidentale avverso la clausola del disciplinare che consente il cumulo, nell’ipotesi in cui fosse interpretata nel senso della sua illegittimità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il primo motivo. L’art. 114, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 prevede, con il verbo “svolge”, un obbligo di cumulo tra le funzioni di direttore dei lavori e di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, in presenza di due distinte fattispecie: contratti di importo non superiore a un milione di euro e contratti, anche di valore superiore, purché realizzati “comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze”. L’interpretazione restrittiva proposta dalla ricorrente, che limiterebbe il cumulo alla sola soglia economica e lo riterrebbe vietato oltre tale limite, è stata ritenuta abrogante di una parte del primo periodo della disposizione. Il Collegio ha disatteso il precedente del TAR Puglia-Bari richiamato dalla ricorrente, poiché riduce l’obbligo alla sola prima ipotesi, trascurando il significato autonomo dell’avverbio “comunque” e della successiva indicazione qualitativa. Nel caso di specie, i lavori per il nuovo polo scolastico non risultano complessi né caratterizzati da rischi di interferenze, circostanza che la ricorrente non ha dimostrato. La clausola del disciplinare che ammette il cumulo è stata ritenuta legittima poiché coerente con la norma primaria nell’interpretazione accolta, anche perché altri concorrenti hanno presentato offerte con cumulo delle funzioni.
Quanto al secondo e terzo motivo, relativi all’attribuzione dei punteggi per i sub-criteri A.1, A.2, A.3 e B.2, il Collegio ha ribadito che il sindacato sulle valutazioni della Commissione è limitato alla palese illogicità o abnormità del giudizio tecnico, senza possibilità di sostituzione del giudice all’Amministrazione. La mera comparazione descrittiva dei titoli, espressa dalla ricorrente, è stata considerata un soggettivo dissenso non idoneo a superare i limiti del sindacato. I punteggi numerici, correlati ai giudizi analitici della tabella del disciplinare e riportati nel verbale della seduta riservata, sono stati ritenuti sufficienti ad integrare la motivazione.
Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse: il distacco tra le due concorrenti è di oltre sei punti e mezzo, sicché il riconoscimento di un ulteriore punto non avrebbe comunque determinato il superamento dell’aggiudicataria. Respinto il ricorso principale, il Collegio ha dichiarato il ricorso incidentale improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in applicazione del principio della ragione più liquida, poiché l’aggiudicataria conserva il bene della vita ottenuto.
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Nota della Redazione
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