Silenzio della Prefettura sul permesso di soggiorno per attesa occupazione (TAR Campania n. 1260 del 15.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
A norma dell’art. 5, comma 3 bis, del d.lgs. n. 286/1998, la stipula del contratto di soggiorno è prerequisito essenziale per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. La convocazione dello straniero da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione non ha carattere meramente materiale, ma costituisce espressione di un potere-dovere funzionale all’attività provvedimentale della pubblica amministrazione. Di fronte all’impasse determinata dalla sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro all’assunzione, non imputabile allo straniero, l’amministrazione è tenuta ad accertare tale evenienza e a concludere comunque il procedimento con provvedimento espresso, motivato e definitivo. Il silenzio serbato oltre il termine di legge integra inadempimento sanzionabile con l’ordine di provvedere e la nomina del commissario ad acta.

Il Fatto

Il ricorrente, straniero, aveva fatto ingresso in Italia in forza di nulla osta al lavoro subordinato non stagionale e del conseguente visto di ingresso. Il 7 marzo 2023 si era presentato, insieme al datore di lavoro, presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura per il perfezionamento della procedura di ingresso, che non aveva luogo a causa di un errore materiale nell’indicazione del nominativo. Con istanza del 23 giugno 2023 aveva chiesto la fissazione di un nuovo appuntamento, reiterandola il 9 maggio 2024. Il datore di lavoro, con comunicazione del 27 settembre 2023, aveva nel frattempo rinunciato all’assunzione.

Rimasta senza riscontro l’istanza, il ricorrente ha proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento. Il Ministero dell’Interno si è costituito in resistenza. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 10 giugno 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione della sequenza procedimentale tracciata da Cons. Stato, sez. III, 28 maggio 2024, n. 4717. La stipula del contratto di soggiorno si interpone tra la fase dell’ingresso, che presuppone la proposta del datore di lavoro e culmina nel visto consolare, e quella del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, cui è preordinata la convocazione dello straniero da parte dello Sportello Unico. Tale convocazione costituisce espressione di uno specifico potere attribuito alla Prefettura ed è funzionale all’esercizio dell’attività provvedimentale dell’amministrazione.

La natura paritetica del contratto di soggiorno non lo colloca al di fuori del perimetro dell’attività provvedimentale, poiché la sua conformazione contenutistica obbligatoria, di cui all’art. 5 bis del d.lgs. n. 286/1998, è funzionale a interessi e garanzie di carattere non strettamente privatistico. Il dies ad quem dell’inerzia è individuato nell’art. 22, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998, che impone allo straniero di recarsi presso lo Sportello Unico entro otto giorni dall’ingresso per la firma del contratto, con la conseguenza che l’attività amministrativa connessa deve svolgersi entro cadenze stringenti.

Su queste basi il Collegio afferma che, a fronte dell’impasse determinata dall’indisponibilità datoriale, l’accertamento di tale evenienza è condizione ineludibile perché lo straniero possa fuoriuscire dalla situazione di precarietà. Il ricorrente ha correttamente invitato l’amministrazione all’esercizio del potere-dovere di convocare datore di lavoro e straniero per la sottoscrizione del contratto.

Il Collegio riconosce che tale potere-dovere è stato tardivamente esercitato, con la convocazione del 13 maggio 2025, a oltre un anno dal primo appuntamento. Ciò non esimeva però lo Sportello Unico dall’obbligo di concludere il procedimento, verificando le condizioni di legge per il rilascio del titolo. Anche a fronte degli indirizzi che escludono il permesso per attesa occupazione in caso di mancata instaurazione ab origine del rapporto di lavoro, l’amministrazione avrebbe dovuto pronunciarsi in via espressa e definitiva, non essendo esclusa la possibilità di una diversa chance occupazionale nel frattempo.

Accertato l’obbligo di provvedere, il Collegio ravvisa l’inerzia dell’amministrazione, essendo spirato il termine di 60 giorni previsto dall’art. 5, comma 9, del d.lgs. n. 286/1998. Il ricorso è pertanto accolto, con ordine di provvedere entro trenta giorni e nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, oltre condanna alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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