Silenzio della ASL e danno da ritardo nelle terapie al minore disabile (TAR Sicilia n. 1802 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio inadempimento serbato dall’amministrazione sanitaria sull’istanza di erogazione di terapie riabilitative in favore di un minore disabile integra condotta illecita, in violazione dei termini di conclusione del procedimento di cui all’art. 2 della l. n. 241/1990. Non è contestabile il potere dell’amministrazione di individuare la sede territoriale più opportuna per la cura del minore e per la tutela dell’interesse pubblico, ma tale scelta deve essere espressa e compiuta nel termine di legge. L’inerzia determina un danno evento consistente nella lesione dell’autodeterminazione negoziale dei genitori, costretti a concludere contratti con strutture private, e un danno conseguenza di natura patrimoniale, corrispondente alla diminuzione di patrimonio derivante dal pagamento delle prestazioni non erogate. Il danno non patrimoniale non è riconoscibile, nemmeno in via equitativa, in mancanza di una espressa domanda della parte ricorrente.
Il Fatto
La ricorrente, esercente la potestà genitoriale su un figlio minorenne affetto da disturbo dello spettro autistico, agiva nei confronti dell’azienda sanitaria provinciale per ottenere l’erogazione di terapie riabilitative logopediche, neuropsicomotorie e cognitivo comportamentali a indirizzo ABA. Dopo una prima fase di trattamenti ambulatoriali presso una struttura pubblica, dal febbraio 2021 tutte le terapie erano state svolte presso un centro diurno, a pagamento. Con nota del dicembre 2023 il centro comunicava le dimissioni del minore per il mancato rimborso delle spese da parte dell’azienda sanitaria.
Con diffida del 2 gennaio 2024 la ricorrente chiedeva all’azienda sanitaria il ripristino dell’erogazione delle terapie. L’amministrazione restava inerte fino alla convocazione del 6 marzo 2025, con cui veniva riproposta la riattivazione delle terapie, ponendo a proprio carico anche le spese di trasferimento del minore presso un centro riabilitativo. Il ricorso avverso il silenzio veniva dichiarato improcedibile con sentenza non definitiva, che disponeva la conversione del rito per la domanda risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’accertamento dell’ingiustizia della condotta dell’amministrazione, che ha esitato l’istanza del 2 gennaio 2024 solo con la convocazione del 6 marzo 2025, dopo la notifica del ricorso. Il ritardo si pone in spregio dei termini procedimentali previsti dall’art. 2 della l. n. 241/1990.
Il Tribunale precisa che il potere dell’amministrazione di individuare la sede territoriale più opportuna per la migliore cura del minore, e per la contemporanea tutela dell’interesse pubblico, non è in discussione. Ciò che rileva è che tale scelta deve essere espressa e compiuta nel termine di legge. Nel caso concreto, la domanda di cure è stata esitata a distanza di oltre un anno dalla notifica, cagionando alla famiglia un danno economico puntualmente allegato e provato.
La Corte ritiene provato il nesso di causalità tra la condotta non iure dell’amministrazione e il danno evento, individuato nella lesione dell’autodeterminazione negoziale dei genitori. Questi ultimi sono stati obbligati a concludere contratti mensili con una struttura privata per l’erogazione dei servizi di assistenza che avrebbe dovuto riconoscere l’azienda sanitaria.
Risulta parimenti provato il danno conseguenza, inteso come diminuzione del patrimonio della famiglia, risultante dal pagamento delle fatture prodotte in giudizio e direttamente derivante dal danno evento. Il Tribunale riconosce quindi il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, quantificato in complessivi euro 2.881,20, oltre interessi al tasso di legge sino al soddisfo.
Nessun riconoscimento è disposto per il danno non patrimoniale, nemmeno in via equitativa, in mancanza di una espressa domanda della ricorrente. Il ricorso è pertanto accolto, con condanna dell’azienda sanitaria al pagamento delle spese di giudizio e ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Nota della Redazione
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