Estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso: spese compensate (TAR Emilia-Romagna n. 1445 del 18.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, notificata alla parte resistente e depositata in giudizio, determina l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 84 e 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. La dichiarazione di rinuncia non richiede un’istanza di parte: il Collegio, verificata la regolarità della notifica e del deposito, dichiara l’estinzione del processo con sentenza. In tale evenienza, la compensazione delle spese di lite costituisce la regola, attesa la natura non soccombente dell’esito definitorio del giudizio.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di una rivendita speciale stagionale di generi di monopolio, impugnava il provvedimento con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ne aveva disposto la revoca della concessione e la cessazione del rapporto, deducendo plurimi profili di illegittimità. Con successivi motivi aggiunti, la società aveva gravato anche l’atto di convalida con efficacia retroattiva della precedente determina di decadenza, adottato ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 2, legge n. 241/1990.
L’Amministrazione resistente si costituiva in giudizio, contestando le censure avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso. L’istanza cautelare era respinta con ordinanza. In data 13 marzo 2026, la società ricorrente depositava in giudizio dichiarazione di rinuncia al ricorso, regolarmente notificata all’Amministrazione, chiedendo che fosse dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, esaminata la dichiarazione di rinuncia depositata, ne verifica la regolarità formale e sostanziale, atteso che la stessa risulta notificata alla parte resistente e depositata nel termine di legge. La rinuncia, quale atto dispositivo del processo, non necessita dell’accettazione della controparte quando la stessa non abbia proposto domanda riconvenzionale o impugnazione incidentale, come nella specie.
L’effetto della rinuncia è la estinzione del giudizio, che il giudice è tenuto a dichiarare anche d’ufficio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. La declaratoria di estinzione consegue alla verifica del presupposto processuale della persistente volontà della parte di proseguire nel processo: tale volontà viene meno con la rinuncia, che produce un effetto immediato e non condizionato.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne dispone la compensazione integrale tra le parti. La natura dell’esito definitorio del giudizio, dipendente dalla scelta processuale della parte ricorrente e non da una pronuncia di merito, rende equo non addossare il costo del processo ad alcuna delle parti, secondo la regola della soccombenza virtuale che trova temperamento nelle ipotesi di definizione del giudizio senza decisione.
Il Tribunale dichiara, pertanto, estinto il giudizio, ordinando l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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