L’ottemperanza per l’accredito sulla carta del docente decorre dalla notifica del titolo esecutivo, non dalla spedizione in forma esecutiva (TAR Lombardia n. 2906 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 per l’ottemperanza decorre dalla notifica del titolo esecutivo, ossia della sentenza dotata di asseverazione di conformità all’originale che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile ai sensi dell’art. 474 c.p.c. La spedizione in forma esecutiva di cui all’art. 475 c.p.c. non è più necessaria dopo le modifiche della cd. Legge Cartabia e non incide sulla decorrenza del termine. L’inottemperanza dell’amministrazione alla sentenza di condanna all’accredito sulla carta del docente integra gli estremi del giudizio di cui all’art. 114 cod. proc. amm., con conseguente obbligo di esecuzione integrale e nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal giudice ordinario una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito sulla carta del docente dell’importo di euro 500 annui per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. La sentenza, prodotta come copia informatica del documento informatico dotata di asseverazione di conformità all’originale, era stata notificata al Ministero il 06/02/2025 e su di essa si era formato il giudicato.
Nonostante la notifica del titolo esecutivo, l’amministrazione non aveva provveduto all’accredito della somma. La docente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’esecuzione coattiva del giudicato. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente esaminato la procedibilità del ricorso, verificando il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. La questione interpretativa riguardava il rapporto tra la nozione di “titolo esecutivo” richiamata dalla norma e la “spedizione in forma esecutiva” disciplinata dall’art. 475 c.p.c..
Il Collegio ha chiarito che il “titolo esecutivo” deve intendersi come l’atto che, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile realizzabile coattivamente. La “spedizione in forma esecutiva”, invece, costituiva un requisito per portare a esecuzione le sentenze secondo il rito civile, ma tale requisito è venuto meno con le modifiche introdotte dalla cd. Legge Cartabia.
La nuova formulazione dell’art. 475 c.p.c. non pone problemi di compatibilità con l’art. 14 d.l. n. 669/1996: il termine di 120 giorni inizia a decorrere dalla notifica del titolo esecutivo, ossia della sentenza dotata di attestazione di conformità, presso la sede del debitore. Il TAR ha richiamato, in termini, la giurisprudenza di Cons. Stato, Sez. V, 9 gennaio 2024, n. 309.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato in quanto l’amministrazione non aveva eseguito la porzione di giudicato relativa all’accredito sulla carta del docente. Il TAR ha pertanto dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, nominando sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza.
Il commissario, che non avrà diritto ad alcun compenso trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali, assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore e provvederà entro i successivi sessanta giorni all’esecuzione dell’incarico, potendo adottare tutti gli atti necessari, incluse variazioni di bilancio e stipulazione di mutui. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione, distratte in favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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