Requisiti di ammissione al concorso e valutazione dei titoli: l’esperienza professionale deve essere specifica (TAR Sardegna n. 776 del 14.05.2026)
Principi di diritto
Nei concorsi pubblici, il requisito di ammissione consistente in una determinata esperienza professionale deve essere interpretato in senso rigoroso: l’attività lavorativa dichiarata dal candidato deve essere riconducibile a una delle professioni specificamente indicate nel bando, non essendo sufficiente un’attività generica o diversa, seppur affine. La valutazione dei titoli di studio e di servizio deve avvenire in base alla loro attinenza con il profilo professionale messo a concorso, e l’omessa valutazione di un titolo rilevante, senza motivazione, determina l’illegittimità degli atti di gara.
Il Fatto
Una candidata partecipava a un concorso pubblico per la copertura di un posto di operatore esperto tecnico manutentivo presso un Comune, risultando terza in graduatoria. Il vincitore, primo classificato, era in possesso di un’esperienza professionale dichiarata come saldatore e come installatore di impianti fotovoltaici. La ricorrente impugnava gli atti della procedura, deducendo l’illegittima ammissione del vincitore per carenza del requisito di esperienza triennale in una delle professioni previste dal bando, la mancata o errata valutazione dei propri titoli di studio e di servizio e, in via subordinata, la violazione delle regole sulle soglie di idoneità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso. Ha rilevato che il bando, all’art. 1, richiedeva, quale requisito di ammissione, la qualifica o l’esperienza professionale almeno triennale in una delle professioni tassativamente elencate (muratore, manutentore di impianti elettrici, idraulico, elettricista, giardiniere). L’attività di saldatore, o di operaio con mansioni generiche nella produzione di serbatoi, non corrisponde ad alcuna di esse, mentre il periodo di lavoro come installatore di impianti fotovoltaici, sebbene potenzialmente affine, era di durata inferiore al triennio richiesto. Il candidato doveva, pertanto, essere escluso.
Quanto al secondo motivo, il Tribunale ha accolto parzialmente le doglianze. Ha affermato che il diploma di perito industriale è attinente alla professionalità richiesta, in quanto la figura dell’operatore tecnico manutentivo presuppone competenze tecniche di base riconducibili alle attività indicate nel bando; la Commissione avrebbe quindi dovuto attribuire il punteggio per il titolo di studio.
In relazione ai titoli di servizio, ha rilevato che l’Amministrazione non aveva motivato il mancato riconoscimento di un periodo di lavoro come operaio, attività compatibile con la professionalità di giardiniere, anch’essa contemplata dal bando. La mancata valutazione di tale titolo, che avrebbe inciso sul punteggio finale della ricorrente, è stata ritenuta viziata da difetto di motivazione. Per gli altri periodi di servizio, invece, la domanda è stata respinta per mancanza di prova documentale.
Il terzo motivo, proposto in via subordinata, è rimasto assorbito dall’accoglimento dei primi due. La sentenza ha annullato gli atti impugnati, ordinando al Comune di procedere alla rivalutazione dei titoli della ricorrente e alla definizione di una nuova graduatoria, previa esclusione del controinteressato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.