Interesse al ricorso in materia urbanistica: insufficiente la sola vicinitas (TAR Lazio n. 411 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia urbanistica il solo presupposto della vicinitas non è sufficiente a radicare l’interesse al ricorso avverso gli atti di assenso edilizi. Il ricorrente deve dimostrare lo stabile collegamento con il luogo in cui è stata realizzata l’opera e allegare, con puntualità, la lesione subita, anche solo potenziale, derivante dal mutato assetto del territorio. L’interesse a ricorrere deve presentare i caratteri della personalità, dell’attualità e della concretezza, oltre che della direttezza rispetto al provvedimento impugnato. La distinzione tra legittimazione ad agire e interesse al ricorso risponde all’esigenza di escludere gli interessi meramente emulativi, abietti o futili.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha dichiarato il prevalente interesse pubblico di un immobile abusivo acquisito al patrimonio comunale. Ha dedotto la genericità del provvedimento, che non recherebbe riferimento specifico al manufatto né indicherebbe l’interesse pubblico sotteso alla dichiarazione, e il contrasto con una precedente sentenza del medesimo Tribunale che avrebbe disposto la demolizione dell’opera.
Costituitasi l’amministrazione, questa ha eccepito la carenza di interesse della ricorrente e, nel merito, l’infondatezza del ricorso. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondata e dirimente l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse. Ha ricordato che le condizioni dell’azione, cioè legittimazione e interesse, sono necessarie per evitare che il giudizio amministrativo si trasformi in una forma di giurisdizione oggettiva, volta a tutelare l’astratto interesse alla legalità amministrativa.
Quanto all’interesse a ricorrere, il Tribunale ha richiamato l’art. 100 cod. proc. civ., applicabile per il rinvio esterno operato dall’art. 39, comma 1, cod. proc. amm., e ha ribadito che esso deve corrispondere a una precisa utilità connessa all’acquisizione o alla conservazione di uno specifico bene della vita. Deve trattarsi di una lesione concreta e attuale, con i caratteri della personalità, dell’attualità e della concretezza, e con la direttezza rispetto all’atto impugnato.
La distinzione tra legittimazione e interesse, ha osservato il Collegio richiamando la Adunanza plenaria n. 22 del 2021, è corretta perché esclude dal novero del giuridicamente rilevante gli interessi meramente emulativi, abietti o futili. In materia edilizia la sola vicinitas non è sufficiente se non si accompagna alla specifica allegazione di una lesione derivante dal mutato assetto del territorio.
Nel caso concreto la ricorrente non ha provato il proprio interesse alla demolizione, limitandosi ad asserire la propria qualità di proprietaria di immobile situato nelle immediate vicinanze del manufatto. L’affermazione indimostrata di un pregiudizio al contesto territoriale, ha precisato il Tribunale, non radica l’interesse, potendo essere tutelata con strumenti diversi dal ricorso, come una richiesta al Comune di attivarsi per eliminare l’eventuale degrado.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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