Permesso di soggiorno ex art. 18-ter D.lgs. n. 286/1998 subordinato alla commissione del reato di cui all’art. 603-bis cod. pen. (TAR Basilicata n. 105 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 18-ter del D.lgs. n. 286/1998 subordina il rilascio del permesso di soggiorno per “casi speciali” alla sussistenza del presupposto fondamentale della commissione, in danno del lavoratore straniero, del reato di cui all’art. 603-bis cod. pen. La fattispecie delittuosa non è suscettibile di ampliamento ermeneutico, non potendo essere assimilata ad altre ipotesi di reato. In sede cautelare, la domanda di sospensione del diniego va respinta, oltre che per la carenza del fumus boni iuris, in mancanza di danno grave ed irreparabile.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il permesso di soggiorno emesso dalla Questura per motivi di giustizia, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia. Il provvedimento questorile aveva negato il rilascio del titolo per “casi speciali”, ritenendo insussistente il presupposto di cui all’art. 18-ter del D.lgs. n. 286/1998. Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR Basilicata ha valutato l’istanza cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., ritenendo il ricorso, ad un sommario esame, sprovvisto di fumus boni iuris.
Il Collegio ha condiviso la motivazione del provvedimento impugnato, osservando come non sussista il presupposto fondamentale per il rilascio del permesso di soggiorno per “casi speciali”, ossia la commissione, in danno del lavoratore straniero, del reato di cui all’art. 603-bis cod. pen., in materia di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
Il Giudice ha inoltre escluso la possibilità di ampliare in via ermeneutica le condizioni di attivazione di tale speciale istituto, non essendo consentita l’assimilazione della fattispecie richiamata ad altre diverse ipotesi delittuose.
In relazione al secondo requisito della tutela cautelare, il Tribunale ha ritenuto non provato alcun pregiudizio grave ed irreparabile, considerato che il ricorrente risultava comunque titolare di un valido titolo legittimante la sua permanenza nel territorio dello Stato. La domanda cautelare è stata, pertanto, respinta, con compensazione delle spese della fase per giusti motivi.
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Nota della Redazione
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