Guardie zoofile sono guardie particolari giurate con atto plurimotivato (TAR Lazio n. 528 del 06.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le guardie zoofile costituiscono, a tutti gli effetti di legge, una particolare species di guardie particolari giurate, con conseguente applicazione della disciplina dettata per queste ultime dagli artt. 2 e 3 del r.d.l. n. 1952 del 1935, convertito nella l. n. 508 del 1936. Il potere del questore di approvare e modificare il regolamento di servizio assume valenza ampiamente discrezionale, essendo finalizzato alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, ed è sindacabile nei limiti della ragionevolezza, dell’imparzialità e della non discriminazione. L’atto amministrativo plurimotivato resta legittimo quando almeno una delle ragioni indipendenti che lo sorreggono risulti conforme alla legge, non derivando dall’accoglimento parziale del gravame alcun annullamento. Il beneficio del patrocinio a spese dello Stato non spetta all’ente del terzo settore che ometta di indicare le risorse ricavate dalle quote associative e dai contributi degli aderenti.

Il Fatto

Un’associazione di volontariato iscritta al registro unico nazionale del terzo settore, sezione territoriale di un’organizzazione nazionale attiva nella protezione degli animali d’affezione, ha impugnato la nota con cui la Questura ha negato l’approvazione del regolamento di servizio per l’impiego di guardie zoofile, nonché la precedente diffida.

La Questura aveva subordinato l’approvazione a una serie di prescrizioni: legittimazione del rappresentante legale, indicazione della sede operativa, idoneità della sede legale, approvazione prefettizia dell’uniforme, livree sui veicoli, statuto sezionale. L’associazione ha contestato ogni motivo, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. In via cautelare la tutela è stata negata.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha anzitutto rilevato la tardività dell’impugnazione della diffida del 27 giugno 2025, con conseguente irricevibilità del ricorso in parte qua. La nota dell’8 settembre 2025, invece, pur essendo endoprocedimentale, è stata ritenuta direttamente lesiva e autonomamente impugnabile, perché determina un arresto del procedimento fino all’adesione alle prescrizioni.

La sentenza ha poi qualificato l’atto come plurimotivato: ciascuna delle ragioni poste a fondamento è di per sé idonea a sorreggerlo, sicché esso è legittimo anche se una sola risulti conforme alla legge. Da qui la necessità, per il ricorrente, di contestare tutte le ragioni.

Nel merito, il giudice ha ricostruito il quadro normativo: l’art. 6, comma 2, l. n. 189 del 2004 affida la vigilanza sulla protezione degli animali, per gli animali d’affezione, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute. Le guardie zoofile rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e sono una species delle guardie particolari giurate, con applicazione degli artt. 2 e 3 del r.d.l. n. 1952 del 1935. Il potere del questore, responsabile dell’ordine pubblico su scala provinciale, è quindi ampiamente discrezionale.

Su questa base, il collegio ha rigettato le censure relative alle prescrizioni sull’uniforme, sulle livree dei veicoli, sulla sede e sulla normativa applicabile. Ha invece accolto il motivo sulla legittimazione del rappresentante legale, risultando l’iscrizione al r.u.n.t.s. opponibile ai terzi ai sensi degli artt. 48 e 52 del d.lgs. n. 117 del 2017, e quello sullo statuto sezionale, essendo le esigenze di conoscibilità soddisfatte dal rinvio allo statuto nazionale.

L’accoglimento parziale non ha comportato l’annullamento dell’atto, restando necessaria la conformazione alle altre prescrizioni. Il collegio ha disposto la compensazione delle spese e ha revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non avendo l’associazione indicato le risorse ricavate dalle quote associative e dai contributi degli aderenti, che costituiscono l’ordinaria fonte di finanziamento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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