Ottemperanza per sentenza non eseguita dal Ministero: nomina del commissario ad acta in caso di inerzia (TAR Lombardia n. 2336 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è lo strumento processuale per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato quando l’Amministrazione rimanga inadempiente. Qualora la pronuncia da eseguire non sia stata spontaneamente ottemperata, il giudice, accertata la fondatezza del ricorso, assegna all’Amministrazione un termine per provvedere e nomina un Commissario ad acta, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore, decorso inutilmente il termine assegnato. L’attività demandata al commissario, rientrando nei compiti istituzionali, non dà diritto ad alcun compenso. La soccombenza comporta la condanna al pagamento delle spese di lite.
Il Fatto
Il ricorrente, docente a tempo determinato del Ministero dell’Istruzione e del Merito, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano la declaratoria del diritto a usufruire del beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti per diversi anni scolastici, con condanna dell’Amministrazione a provvedere. La sentenza, passata in giudicato e notificata al Ministero, non era stata spontaneamente eseguita. L’interessato ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo che l’Amministrazione fosse condannata a dare esecuzione alla pronuncia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, osservando che l’Amministrazione non aveva contestato la mancata esecuzione della sentenza n. 1470/2023, risultando ancora inadempiente. Ha poi verificato la sussistenza dei presupposti processuali richiesti dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, avendo l’interessato prodotto l’attestazione di cancelleria del passaggio in giudicato e la prova della notifica della sentenza all’Amministrazione.
Conseguentemente, il TAR ha condannato il Ministero a dare piena esecuzione alla sentenza entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per l’eventualità di un’ulteriore inerzia, il Collegio ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta nella figura del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale sarà investito solo su istanza del creditore e dovrà provvedere entro i successivi sessanta giorni, determinando l’importo dovuto e adottando gli atti necessari.
Il Tribunale ha precisato che l’attività demandata al commissario rientra nei suoi compiti istituzionali, escludendo la corresponsione di alcun compenso. Ha infine condannato l’Amministrazione soccombente al rimborso delle spese di giudizio, liquidate in euro 800, oltre spese generali e accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.