Atto plurimotivato e onere di contestare tutte le ragioni del diniego (TAR Lazio n. 1412 del 23.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento amministrativo fondato su più ragioni autonome e concorrenti è legittimo anche se una sola di esse risulti conforme alla legge. Ne deriva che il ricorso proposto avverso un atto plurimotivato, il quale contesti soltanto una parte delle ragioni poste a fondamento del diniego, è inammissibile per carenza di interesse. L’eventuale accoglimento della censura relativa alla sola motivazione impugnata non arrecherebbe alcuna utilità concreta al ricorrente, poiché l’atto resterebbe sorretto dalle ulteriori ragioni non contestate. Il giudice amministrativo può rilevare d’ufficio tale profilo, previa comunicazione alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., e la declaratoria di inammissibilità assorbe ogni valutazione di merito.

Il Fatto

La società ricorrente, proprietaria di un terreno in zona omogenea C3 del PRG, ha chiesto al Comune il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di otto unità abitative. L’amministrazione ha dapprima richiesto integrazioni documentali e modifiche progettuali ai sensi dell’art. 20, commi 4 e 5, d.P.R. n. 380/2001, poi ha comunicato il preavviso di rigetto ex art. 10-bis, l. n. 241/1990, contestando la mancata dimostrazione della conformità del progetto all’indice di fabbricabilità previsto dalla disciplina urbanistica.

Dopo le osservazioni della società e la presentazione di un’istanza di attestazione ex art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001, il Comune ha definitivamente rigettato l’istanza. Il diniego si fonda su molteplici ragioni autonome: la non conformità all’indice di fabbricabilità, le numerose carenze della documentazione tecnica, l’assenza di chiarimenti sulle opere di urbanizzazione, la mancanza della documentazione in materia di fonti rinnovabili e ulteriori incompletezze. La società ha impugnato il provvedimento contestando esclusivamente la questione dell’indice applicabile, dolendosi della disparità di trattamento rispetto a interventi già assentiti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo dell’interesse al ricorso. Il diniego impugnato è un atto amministrativo plurimotivato, ossia fondato su diverse ragioni indipendenti, ciascuna astrattamente idonea a sorreggerlo. Secondo la giurisprudenza amministrativa richiamata, un simile provvedimento resta legittimo anche quando una sola delle sue motivazioni risulti conforme alla legge.

La decisione contestata poggia su due distinti ordini di ragioni: da un lato, la mancata dimostrazione della conformità del progetto all’indice di fabbricabilità stabilito dall’art. 22 delle n.t.a. del PRG; dall’altro, le numerose e circostanziate carenze della documentazione tecnica a corredo dell’istanza. Il ricorrente ha contestato soltanto il primo profilo, omettendo qualsiasi presa di posizione sul secondo.

Il Collegio rileva che, anche accogliendo la tesi della società sull’indice di fabbricabilità, resterebbe comunque accertata la grave incompletezza dell’istanza rispetto a tutti gli ulteriori elementi e documenti indicati dagli uffici comunali. L’istanza non potrebbe pertanto essere accolta e il provvedimento impugnato conserverebbe piena legittimità.

Ne consegue una palese carenza di interesse concreto ed attuale alla definizione dell’unico motivo articolato. La questione è stata previamente sottoposta alle parti mediante annotazione a verbale ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., nel rispetto del contraddittorio. Il ricorso è dunque inammissibile, con compensazione delle spese di lite per giusti motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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