Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta elettronica docente (TAR Sicilia n. 103 del 16.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, il ricorso è ammissibile quando sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996. Il passaggio in giudicato della sentenza da ottemperare deve essere comprovato, non trattandosi di ottemperanza a sentenze del giudice amministrativo. Accertato il diritto riconosciuto dal giudice del lavoro, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di porre in essere gli adempimenti necessari, con condanna accessoria agli interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di inottemperanza.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Catania – Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione e notificata il 09.12.2024, era stato riconosciuto a due docenti il diritto a fruire del beneficio economico previsto dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, sotto forma di Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato conseguentemente condannato a corrispondere le relative somme.

Nonostante la notifica del titolo esecutivo, l’Amministrazione non aveva adempiuto. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni, i docenti hanno agito con ricorso notificato il 23 ottobre 2025 per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare due questioni di ammissibilità. La prima riguarda il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e successive modifiche. Il termine risulta rispettato, poiché la notifica del ricorso è avvenuta il 23 ottobre 2025, oltre dieci mesi dopo la notificazione della sentenza del giudice del lavoro.

La seconda questione attiene alla prova del passaggio in giudicato della sentenza della cui ottemperanza si tratta. Il Collegio osserva che tale accertamento è necessario ogni volta che non si tratti di ottemperanza a sentenze del giudice amministrativo, richiamando in termini il Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28 dicembre 2011, n. 6905. La prova è fornita dall’attestazione di segreteria del 01.07.2025.

Nel merito, la pretesa esercitata dai ricorrenti trova fondamento nella sentenza del giudice del lavoro, che ha riconosciuto il diritto al beneficio della Carta elettronica per gli anni scolastici indicati. Il ricorso è pertanto accolto.

Il Collegio ordina al Ministero di attribuire le somme, rispettivamente di euro 1.500,00 e di euro 2.000,00, sotto forma di Carta elettronica, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre tale termine, il Tribunale nomina sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della competente Direzione Generale del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario di posizione apicale, per assicurare l’ottemperanza entro ulteriori sessanta giorni dal vano scadere del termine precedente. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore dei difensori antistatari dei ricorrenti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, primo comma, c.p.a. e 93, primo comma, c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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