Esecuzione del giudicato sulla Carta del docente e termine di 120 giorni per l’Amministrazione (TAR Puglia n. 1502 del 31.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza dinnanzi al giudice amministrativo è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Tale giudizio è limitato alla stretta esecuzione del giudicato, restando escluse dal suo ambito tutte le domande che, comunque, si correlino al titolo esecutivo giudiziale. L’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione debitrice di somme di denaro non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in legge n. 30/1997. In difetto di prova dell’avvenuto adempimento, il giudice dell’ottemperanza ordina all’Amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato entro un termine assegnato, riservando la nomina del commissario ad acta all’eventualità del perdurare dell’inadempimento.

Il Fatto

La ricorrente ha adito il TAR per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Trani – Sezione Lavoro, che aveva accolto la domanda volta al riconoscimento del beneficio economico della cd. “Carta del docente”, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione del bonus di € 500,00 per ciascuna delle cinque annualità reclamate, oltre interessi e rivalutazione. L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, avendo la sentenza del giudice del lavoro natura di titolo esecutivo, trasmesso all’Amministrazione in copia conforme in data 2 febbraio 2024, e comprovata valenza di cosa giudicata, come da certificazione del Tribunale di Trani dell’11 marzo 2025.

Il Tribunale ha quindi accertato che, a fronte del giudicato, l’Amministrazione non aveva eccepito l’avvenuto adempimento delle obbligazioni scaturenti dal titolo, né aveva fornito alcuna giustificazione in merito all’inerzia serbata. Tale mancata prova ha fondato l’accoglimento del ricorso, con conseguente ordine all’Amministrazione di procedere all’integrale esecuzione della sentenza entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza di ottemperanza.

Il Collegio ha, infine, riservato la nomina del commissario ad acta all’eventualità che, dopo il termine assegnato, l’inadempimento si protragga, valorizzando il comportamento esecutivo rilevato in omologhe cause, ove il ritardo era stato determinato da carenze organiche. Ha, altresì, disposto la trasmissione della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza, e condannato l’Amministrazione alla refusione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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