Sindacabilità limitata dei giudizi attitudinali nei concorsi pubblici (TAR Lazio n. 11087 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni delle commissioni tecniche circa i requisiti attitudinali richiesti per il reclutamento nelle forze di polizia sono espressione di discrezionalità tecnica e non sono sindacabili nel merito dal giudice amministrativo, salvo che siano affette da manifesta irragionevolezza, abnormità, evidente contraddittorietà o travisamento dei fatti. Il giudizio attitudinale ha natura prognostica avente ad oggetto le attitudini del candidato con riferimento alle specifiche mansioni messe a concorso. Non è ammissibile contestare tale giudizio richiamando l’esito favorevole di una prova analoga svolta dinanzi ad un consulente di parte, atteso che la medesima non può essere ripetuta con lo stesso carattere di imparzialità e neutralità. Le valutazioni medico-legali e psico-attitudinali rese al di fuori del concorso, pure da organismi sanitari pubblici o da medici di fiducia, sono di regola irrilevanti.

Il Fatto

Un candidato impugnava il provvedimento con cui era stato dichiarato non idoneo, sotto il profilo attitudinale, alla prosecuzione della procedura concorsuale per l’assunzione di 1.188 allievi agenti della Polizia di Stato. Con successivi motivi aggiunti, veniva gravata altresì la graduatoria conclusiva del concorso, deducendone l’invalidità derivata. L’istanza cautelare proposta congiuntamente alle impugnazioni era stata respinta in primo grado e l’ordinanza era stata confermata in appello.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha trattato congiuntamente le censure, ritenendole intimamente connesse e comunque infondate. Ha ricordato che, per consolidata giurisprudenza, le valutazioni delle commissioni tecniche in materia di requisiti attitudinali costituiscono esercizio di discrezionalità tecnica e, come tali, sono sindacabili solo in presenza dei vizi tipici della manifesta irragionevolezza, dell’abnormità o del travisamento dei fatti.

Quanto alla dedotta contraddittorietà tra l’esito dell’analisi psichiatrica e quello dell’analisi psicologica, il Collegio ha escluso che essa sussista, osservando che le due valutazioni afferiscono a sfere diverse del funzionamento della mente umana. Ha quindi rilevato che il giudizio negativo si fondava su elementi logici e coerenti, quali i risultati inferiori alla soglia di sufficienza conseguiti nel colloquio collegiale e in specifiche prove, oltre che sulle osservazioni verbalizzate relative al comportamento del candidato durante la somministrazione dei test.

Il Tribunale ha altresì disatteso la censura fondata sulla consulenza tecnica di parte, la quale aveva replicato la prova attitudinale con esito positivo. Tale produzione, al pari di altre valutazioni rese al di fuori del medesimo ambito concorsuale, è stata ritenuta di regola irrilevante, non potendo la medesima prova essere ripetuta in una sede separata e “protetta”, priva dei caratteri di imparzialità e neutralità propri della commissione concorsuale, e non essendo idonea a infirmare il giudizio dell’amministrazione in assenza di abnormità. L’infondatezza delle censure proposte avverso l’esclusione ha determinato il rigetto anche della domanda di invalidità derivata della graduatoria. La peculiarità della vicenda ha giustificato la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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