Ripiano dispositivi medici e difetto di giurisdizione sui decreti regionali (TAR Lazio n. 785 del 15.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina del c.d. payback sui dispositivi medici per le annualità 2015-2018, come ricostruita dall’art. 9-ter del d.l. n. 78 del 2015, convertito, non lede gli artt. 23, 41, 2 e 117 Cost., né l’art. 1 del prot. addiz. CEDU: il contributo solidario a carico dei fornitori era conoscibile ex ante, perché il tetto di spesa nazionale era già fissato al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario standard. Le quote di ripiano, le percentuali e la procedura risultavano determinate sin dal 2015, sicché l’affidamento sul mantenimento del prezzo di vendita non è tutelabile. I decreti regionali e provinciali che approvano l’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano e quantificano gli importi dovuti costituiscono atti interamente vincolati, privi di margine di discrezionalità, adottati a valle del potere statale. Da essi sorge un rapporto obbligatorio di natura patrimoniale e, in capo alla società fornitrice, un diritto soggettivo al corretto calcolo della somma: la controversia appartiene pertanto alla giurisdizione del giudice ordinario.

Il Fatto

La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici al Servizio sanitario nazionale, ha impugnato davanti al TAR Lazio il decreto del Ministro della Salute del 6 luglio 2022, con cui è stata certificata, per gli anni 2015-2018, la certificazione del superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale, e il decreto del 6 ottobre 2022, recante le linee guida per i provvedimenti regionali di ripiano. Ha gravato, inoltre, l’Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019 che ha fissato i tetti regionali al 4,4 per cento e le circolari ministeriali di attuazione.

Con due ricorsi per motivi aggiunti, depositati nel 2023, la società ha poi impugnato i decreti con cui le regioni hanno approvato gli elenchi delle aziende tenute al ripiano e quantificato gli importi dovuti, con termine di pagamento di trenta giorni. Deduceva l’illegittimità costituzionale del meccanismo, la lesione dell’affidamento e dei principi eurounitari in materia di evidenza pubblica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce analiticamente il quadro normativo del c.d. payback, muovendo dall’art. 17, comma 1, lettera c), del d.l. n. 98 del 2011, che ha introdotto il tetto di spesa per l’acquisto dei dispositivi medici, e dall’art. 9-ter del d.l. n. 78 del 2015, che ha posto a carico delle aziende fornitrici una quota crescente del ripiano: 40 per cento nel 2015, 45 nel 2016, 50 nel 2017 e successivi. Ciascuna azienda concorre in misura pari all’incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa regionale.

Il TAR richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha ritenuto il meccanismo ragionevole e proporzionato nell’ambito del bilanciamento operato dal legislatore, qualificandolo come contributo di solidarietà rispettoso della riserva di legge ex art. 23 Cost. La Consulta ha escluso la violazione del principio di irretroattività e dell’affidamento, perché le imprese erano consapevoli sin dal 2015 dell’esistenza del tetto e del conseguente obbligo di ripiano.

Su tali basi il ricorso principale è infondato. Il Collegio osserva che la fissazione del tetto regionale nel 2019 non ha sorpreso le imprese, poiché il tetto nazionale era già parametrato al 4,4 per cento e l’accordo del 2019 ha confermato la medesima misura per tutte le regioni. Le fornitrici avrebbero dovuto assumere tale valore quale parametro di riferimento e considerare l’alea contrattuale. Quanto alle censure di violazione della normativa eurounitaria, il payback opera ab externo sulla sfera patrimoniale complessiva dei fornitori e non rimodula i contratti, non incidendo né sull’entità della fornitura né sul prezzo finale.

Diverso l’esito dei motivi aggiunti. I provvedimenti regionali impugnati si limitano a verificare la documentazione contabile, definire l’elenco delle aziende soggette al ripiano e imporre il pagamento secondo quote già fissate dalla legge. Si tratta di attività interamente vincolata, priva di margine discrezionale, meramente ricognitiva e riepilogativa. Non vi è spendita di potere autoritativo, ma un rapporto paritario a valle, da cui sorge un diritto soggettivo patrimoniale al corretto calcolo dell’importo. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 28429 del 2022, n. 8188 del 2022 e n. 10089 del 2020, il Collegio dichiara i motivi aggiunti inammissibili per difetto di giurisdizione, con facoltà di riassunzione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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