Inottemperanza a giudicato del giudice del lavoro e diniego delle astreintes (TAR Lombardia n. 1245 del 08.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’amministrazione al giudicato formatosi sulle sentenze del giudice del lavoro che hanno liquidato le spese di lite in favore dei difensori antistatari, una volta decorso il termine dilatorio di art. 14 del d.l. n. 669/1996 senza che sia stato eseguito alcun pagamento. Al Ministero inadempiente va assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione per provvedere integralmente. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non va concessa quando ricorrano ragioni ostative valutabili in concreto, quali i vincoli di bilancio dell’amministrazione e l’esiguità del debito, che renderebbero la sanzione eccessivamente afflittiva.

Il Fatto

Con due sentenze il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero convenuto al pagamento delle spese processuali in favore degli avvocati che avevano prestato la loro opera nei giudizi, liquidate nella misura di euro 350,00 per ogni sentenza. Le decisioni erano state notificate a mezzo PEC al Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Decorso il termine dilatorio di 120 giorni senza alcun adempimento, i difensori agiscono per l’ottemperanza del giudicato, chiedendo che sia ordinato all’amministrazione il pagamento delle somme distratte, maggiorate di interessi legali, con nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento, oltre alla condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, rispetto al titolo della cui ottemperanza si tratta, passato in giudicato e ritualmente notificato, è decorso il termine previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997. La documentazione versata in atti e le dichiarazioni di parte ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali.

L’amministrazione resistente si è costituita con memoria di stile e non ha formulato alcuna deduzione, né fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non è contestato nell’an e nel quantum. Il ricorso è fondato e deve essere dichiarata l’inottemperanza del Ministero intimato.

Ne deriva l’assegnazione all’amministrazione resistente del termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti. In caso di inutile decorso, è nominato sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, che provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni.

Non è invece accolta la domanda di condanna al pagamento dell’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. La norma esclude le astreintes quando siano manifestamente inique o sussistano altre ragioni ostative, da valutarsi in concreto, come chiarito dall’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014. Nel caso di specie rilevano le difficoltà collegate ai vincoli normativi e di bilancio, lo stato della finanza pubblica e l’esiguità del debito, che rendono la penalità eccessivamente afflittiva. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *