Esecuzione del giudicato sulla carta docente e nomina del commissario ad acta (TAR Emilia-Romagna n. 217 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’esecuzione del giudicato amministrativo, proposto ai sensi dell’art. 112 e segg. cod. proc. amm., è ammissibile quando il creditore alleghi e documenti il passaggio in giudicato della pronuncia del giudice ordinario e l’inerzia dell’Amministrazione tenuta all’adempimento. Il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96, convertito in legge n. 30/97, per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle Amministrazioni dello Stato decorre dalla notificazione della sentenza. Accertata l’infruttuosa scadenza di tale termine, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedere entro un termine assegnato e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta. Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice non è dovuto alcun compenso.
Il Fatto
Il ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rendere disponibile la carta docente per tre anni scolastici, con accredito dell’importo complessivo di 1.500,00 euro e interessi, oltre al pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie.
Secondo la prospettazione del ricorrente, malgrado la notificazione della sentenza e il suo passaggio in giudicato — attestato da apposita certificazione della cancelleria — l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla decisione nella parte relativa alla carta docente. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti del rimedio esperito. Il ricorrente ha documentato il passaggio in giudicato della pronuncia del giudice ordinario mediante certificazione della cancelleria e ha dimostrato la perdurante inottemperanza dell’Amministrazione nella parte riguardante la carta docente.
Il TAR ha rilevato che il Ministero non si è costituito e non ha contestato l’omesso adempimento. L’assenza di difese ha quindi confermato, sul piano processuale, la fondatezza della domanda.
Il Collegio ha poi accertato la scadenza del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96, convertito in legge n. 30/97, concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Il termine decorre dalla notificazione della sentenza, avvenuta in data 8 maggio 2025 all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero.
Su queste basi il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia, provvedendo agli adempimenti imposti in materia di carta docente.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, il Collegio ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nel Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, o in un dirigente o funzionario delegato, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è stato liquidato alcun compenso commissariale. Le spese di giudizio sono state poste a carico del Ministero, nella misura di 700,00 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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