Pregiudizi penali nel decennio e dichiarazioni false ostano alla cittadinanza per naturalizzazione (TAR Lazio n. 7724 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione prognostica per la concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, ex art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992, deve essere condotta con particolare cautela sull’intero decennio antecedente la domanda, periodo in cui deve maturarsi il requisito dell’irreprensibilità della condotta. I reati contro la fede pubblica, pur commessi in epoca risalente e con pena sospesa, costituiscono chiaro indice di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale, essendo ostativa anche la dichiarazione non veritiera sulla sussistenza della condanna, ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, in quanto indicativa della mancata conoscenza e accettazione dei principi che informano il procedimento. L’accertamento dell’interesse pubblico all’acquisto dello status non può fondarsi sul solo stabile inserimento nella realtà economica, che rappresenta mero prerequisito.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, aveva presentato nel 2016 istanza di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992. A fronte della comunicazione dei motivi ostativi, il Ministero dell’Interno respingeva l’istanza con decreto del 2022, rilevando l’esistenza di una condanna per i reati di falso ideologico in atto pubblico e falso materiale in certificati, commessi nel 2015 e divenuta irrevocabile nel 2017.
Il diniego veniva impugnato deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per travisamento, inadeguatezza della motivazione e carenza di istruttoria, rilevandosi che i reati, risalenti a sette anni prima, erano di scarso allarme sociale e di lieve entità, come dimostrato dalla sospensione condizionale della pena, e che la condotta era da ritenersi ormai risalente e isolata. Il Ministero si costituiva chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto le censure infondate. I reati ascritti, concernenti il falso ideologico in atto pubblico e il falso materiale in certificati, ledono la fede pubblica, cioè la fiducia della collettività nella genuinità e veridicità dei documenti, e rappresentano pertanto un chiaro indice sintomatico di inaffidabilità ostativo alla concessione della cittadinanza.
Sotto il profilo temporale, gli addebiti risalgono al 2015 e ricadono nel c.d. periodo di osservazione, ossia il decennio antecedente la domanda presentata nel 2016, in cui devono maturarsi i requisiti per la concessione dello status, ivi compreso quello dell’irreprensibilità della condotta. La gravità dei reati, puniti con pena edittale massima di tre anni, è inoltre automaticamente ostativa ai sensi dell’art. 6 della legge n. 91/1992, applicabile a fortiori anche all’ipotesi di naturalizzazione, come da giurisprudenza amministrativa costante.
Il Collegio ha valorizzato anche la circostanza che il ricorrente non avesse dichiarato, in sede di domanda, la condanna riportata. Tale dichiarazione non veritiera è suscettibile di determinare la reiezione dell’istanza anche a prescindere dalla configurabilità del reato di falso, ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, essendo indicativa di una non compiuta integrazione. Rileva, non l’astratta riconducibilità del mendacio a una fattispecie penale, ma la condotta nella sua consistenza storico-fattuale.
La valutazione prognostica di affidabilità non si fonda sul mero stabile inserimento nella realtà economica, che costituisce solo il presupposto per conservare il titolo di soggiorno e il prerequisito per la concessione della cittadinanza. Il riconoscimento dello status, per sua natura irrevocabile, presuppone che nessun dubbio o ombra di inaffidabilità sussista, potendo l’interessato reiterare l’istanza a distanza di un anno dal primo rifiuto, una volta mutate le condizioni oggettive. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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