Rischio professionale tipizzato per le missioni con uranio impoverito (TAR Lazio n. 8673 dell’11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 603 del codice dell’ordinamento militare, come novellato dalla legge n. 9/2011, tipizza un rischio professionale specifico per il personale impiegato in missioni fuori dai confini nazionali in particolari condizioni ambientali od operative, ove sia contratto un tumore in occasione o a seguito del servizio. Il militare o l’erede è tenuto a provare soltanto lo svolgimento del servizio in tali contesti e la natura tumorale della patologia successivamente manifestatasi; l’Amministrazione è onerata della prova contraria dell’esistenza di una specifica genesi extra-lavorativa dell’infermità. L’incertezza scientifica sul nesso eziologico tra uranio impoverito e neoplasie non costituisce prova liberatoria.

Il Fatto

La vedova e la figlia minore di un graduato dell’Esercito deceduto per adenocarcinoma dell’esofago impugnavano il decreto del Ministero della Difesa che, recependo il parere negativo del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, aveva negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia tumorale e il connesso equo indennizzo.

Il militare era stato impiegato in missioni in Bosnia, Albania, Kosovo e Afghanistan, ove era rimasto esposto, senza adeguati dispositivi di protezione, alle polveri aerodisperse di uranio impoverito derivanti dai bombardamenti. Sulla base della documentazione prodotta, le ricorrenti deducevano l’illegittimità del diniego per difetto di istruttoria e di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, richiamata la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2025, ha escluso che l’Amministrazione potesse fondare il diniego sulla mera incertezza scientifica circa il nesso causale. La legge di conversione n. 9/2011 ha tipizzato le particolari condizioni ambientali od operative delle missioni all’estero come rischio professionale specifico, sollevando il militare dalla prova del nesso eziologico in senso medico-legale.

Ne consegue che l’interessato deve dimostrare soltanto l’impiego nei contesti operativi tipizzati e la successiva insorgenza di una patologia tumorale espressiva di quel rischio, mentre il Ministero deve provare una specifica genesi extra-lavorativa della malattia. Nel caso di specie la prova contraria non è stata fornita: le cause alternative indicate dal Comitato di Verifica avevano carattere generale e statistico, senza pertinenza concreta alla condizione del militare, risultando l’obesità indimostrata e il tabagismo ridimensionato.

La Corte ha quindi ravvisato la ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 2087 cod. civ., ritenendo provata l’esposizione del militare a un rischio aggiuntivo e, con giudizio di probabilità prevalente, la riconducibilità dell’adenocarcinoma al servizio prestato. Il ricorso è stato accolto, con annullamento del decreto ministeriale e del parere del Comitato, riservando all’Amministrazione il rinnovato esercizio del potere in senso conforme.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2087 c.c.

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