Nessun compenso per prestazioni extrabudget non autorizzate oltre tetto (TAR Lazio n. 4078 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il soggetto privato accreditato con il Servizio sanitario nazionale non ha l’obbligo di rendere prestazioni oltre il tetto di spesa preventivato, ma è tenuto a rispettare i limiti pattizi, essendo il budget un vincolo ineludibile che misura le prestazioni acquistabili dall’ente pubblico. Il superamento del budget è ammesso solo nelle ipotesi espressamente previste dagli accordi contrattuali, come quelli stipulati ai sensi dell’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 per fronteggiare l’emergenza pandemica. Le prestazioni erogate spontaneamente e al di fuori di tali ipotesi non generano alcun diritto alla remunerazione, anche se giustificate da esigenze di continuità assistenziale, e la comunicazione del tetto di spesa alla singola struttura costituisce rifiuto implicito di prestazioni ulteriori.
Il Fatto
La società ricorrente, che gestisce una struttura ospedaliera privata accreditata nel centro di Roma, ha impugnato il diniego opposto dalla Regione Lazio al riconoscimento delle prestazioni in emergenza e urgenza erogate negli anni 2020 e 2021 a pazienti provenienti dal proprio pronto soccorso e risultate extrabudget. Durante il periodo pandemico, l’ospedale ha operato come struttura “Covid Free”, assorbendo parte dell’assistenza per acuti che le altre strutture, riconvertite in centri Covid, non potevano garantire. La società ha chiesto il riconoscimento di un maggior budget, evidenziando il risparmio di spesa conseguito dalla Regione, ma l’amministrazione ha respinto l’istanza, ritenendo il budget un limite invalicabile salvo le specifiche fattispecie previste dalla normativa emergenziale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente richiamato il principio per cui la struttura privata accreditata, a differenza di quella pubblica, non è obbligata a rendere prestazioni oltre il tetto preventivato. L’osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta, infatti, un vincolo ineludibile che determina la misura delle prestazioni che il SSN può acquistare da ciascun erogatore privato, in ragione delle esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa.
La Corte ha poi rilevato che, nel caso di specie, il contratto stipulato con la ASL era stato integrato con un accordo ai sensi dell’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e dell’art. 3 del d.l. n. 18/2020, il quale circoscriveva la valicabilità del budget alle sole ipotesi di gestione dei pazienti Covid e No Covid da parte delle strutture inserite nella rete dell’emergenza, ovvero per l’attivazione di nuovi posti letto finalizzati al trasferimento di attività delle aziende pubbliche. Le prestazioni rese dalla ricorrente per i pazienti del proprio pronto soccorso non rientravano in alcuna di queste ipotesi.
La peculiarità del caso, data dal risparmio di spesa regionale conseguito per il minor livello di prestazioni delle strutture riconvertite, non è stata ritenuta idonea a inficiare la legittimità del diniego. La Regione, con la D.G.R. n. 304 del 2021, aveva già destinato tali risorse alle strutture che avevano registrato una produzione inferiore al 90 per cento del budget, senza che tale determinazione fosse stata impugnata. La pretesa della ricorrente è stata, pertanto, qualificata come un tentativo di conseguire ex post un’ulteriore distribuzione di risorse per prestazioni non autorizzate e non riconducibili alle ipotesi di superamento del budget.
Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese di lite stante la parziale novità delle questioni affrontate.
Nota della Redazione
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