Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nel giudizio di ottemperanza (TAR Liguria n. 963 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’avvenuto pagamento integrale, da parte dell’amministrazione, delle somme dovute in forza del giudicato, intervenuto successivamente alla notificazione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere. Tale esito processuale non esclude, tuttavia, che le spese di lite seguano il principio della soccombenza virtuale, atteso che l’iniziativa giudiziale ha comunque conseguito il proprio risultato utile soltanto a seguito dell’instaurazione del giudizio. Al giudizio di ottemperanza si applica, a questi fini, la disciplina delle procedure esecutive mobiliari, con conseguente liquidazione delle spese in favore della parte ricorrente e con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari.
Il Fatto
La ricorrente agiva dinanzi al TAR per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario di La Spezia, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di una somma a titolo di ferie non godute e al rilascio della carta elettronica del docente per un anno scolastico. L’amministrazione si costituiva in giudizio rappresentando di aver già provveduto al pagamento integrale di quanto dovuto, mediante decreto successivo alla notificazione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato come, non essendovi contestazione circa l’avvenuto pagamento integrale delle somme oggetto di condanna, dovesse dichiararsi la cessazione della materia del contendere, non residuando alcun interesse della ricorrente alla prosecuzione del giudizio.
Quanto alle spese di lite, il TAR ha affermato che il pagamento, essendo intervenuto successivamente alla notificazione del ricorso, comporta l’applicazione del principio della soccombenza virtuale: l’amministrazione, infatti, ha dato esecuzione al giudicato solo dopo essere stata formalmente costituita in mora con l’instaurazione del giudizio di ottemperanza.
Il Collegio ha inoltre precisato che il giudizio di ottemperanza, a tali fini, va assimilato alle procedure esecutive mobiliari, come già affermato dalla giurisprudenza (Cons. di St., III, 25.3.2016, n. 1247), con la conseguenza che le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in favore della parte ricorrente, anche in considerazione del carattere seriale della controversia. Ha infine disposto la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari.
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Nota della Redazione
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