Sopravvenuta sanatoria ex art 36-bis e improcedibilità del ricorso avverso diniego paesaggistico (TAR Emilia-Romagna n. 865 del 16.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La presentazione, nel corso del giudizio, di una nuova istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica, fondata sul sopravvenuto art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia sulla legittimità del diniego impugnato e l’improcedibilità del ricorso. Il diniego di un provvedimento ampliativo della sfera giuridica del richiedente non preclude la presentazione di una nuova domanda giustificata dalla sopravvenienza di una normativa più favorevole, potenzialmente applicabile alla fattispecie. L’Amministrazione è tenuta a una nuova valutazione della possibilità di ammettere la sanatoria e a rilasciare, eventualmente, la necessaria autorizzazione, senza che trovi applicazione il principio tempus regit actum.
Il Fatto
I proprietari di un immobile sottoposto a vincolo paesaggistico hanno eseguito un intervento di restauro e risanamento in difformità dalle autorizzazioni conseguite. Hanno chiesto alla Soprintendenza l’accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004, ma l’Amministrazione ha espresso parere negativo con provvedimento del 7 luglio 2022, preceduto dal preavviso di rigetto del 6 giugno 2022.
I ricorrenti hanno impugnato entrambi gli atti davanti al TAR, deducendo il difetto di motivazione nel rigetto delle osservazioni ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 e la violazione della disciplina sul rilievo della percepibilità paesaggistica delle opere. In vista dell’udienza hanno depositato una nuova istanza di riesame della domanda di sanatoria, fondata sul sopravvenuto art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001, come modificato dal d.l. n. 69 del 2024, convertito con legge n. 105 del 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina preliminarmente la richiesta di rinvio formulata dai ricorrenti e non ravvisa gli eccezionali presupposti cui il codice del processo amministrativo subordina tale possibilità. La questione centrale diventa quindi l’incidenza della nuova istanza di riesame sul giudizio pendente.
Il TAR rileva che la presentazione alla Soprintendenza dell’istanza di riesame, alla luce del sopravvenuto art. 36-bis, determina l’effetto processuale della sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia sulla legittimità dell’atto impugnato. La circostanza che il Consiglio di Stato abbia recentemente ribadito, con la sentenza n. 7486/2024, che l’istanza di sanatoria non incide sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione ma solo sulla sua efficacia non è dirimente nel caso concreto.
Nel caso di specie, infatti, oggetto del contendere non è un atto tendente alla rimessione in pristino, bensì un diniego di autorizzazione paesaggistica, i cui effetti sono superati dalla intervenuta sollecitazione alla riedizione del potere autorizzatorio in sanatoria. Il diniego di un provvedimento ampliativo, quale l’autorizzazione paesaggistica ancorché in sanatoria, non può precludere la presentazione di una nuova domanda giustificata dalla sopravvenienza di una normativa più favorevole, ritenuta potenzialmente applicabile alla fattispecie.
A fronte di una nuova richiesta di accertamento della compatibilità, formulata sulla scorta delle nuove disposizioni, non trova dunque applicazione il principio tempus regit actum che i ricorrenti sembrano temere. La nuova istanza obbliga l’Amministrazione a una nuova valutazione: in caso di esito positivo la pretesa dei proprietari risulterà soddisfatta; in caso di esito negativo si renderà necessaria una nuova impugnazione, risultando comunque superata l’efficacia dell’atto impugnato.
Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile. Data la natura in rito della decisione, il Collegio dispone la compensazione delle spese del giudizio.
Nota della Redazione
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