Payback dispositivi medici: legittimo il meccanismo, difetto di giurisdizione sui provvedimenti regionali (TAR Lazio n. 814 del 15.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del c.d. payback sui dispositivi medici, come applicabile per le annualità 2015-2018, supera il vaglio di legittimità costituzionale sotto il profilo della libertà di iniziativa economica, della riserva di legge e del legittimo affidamento, poiché le imprese fornitrici erano consapevoli fin dal 2015 dell’esistenza di un tetto di spesa e del conseguente obbligo di ripiano. I provvedimenti con cui le Regioni e le Province autonome approvano l’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano non sono espressione di potere autoritativo, ma di un’attività interamente vincolata di accertamento tecnico del quantum debeatur. Ne deriva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, spettando al giudice ordinario la cognizione delle controversie sul corretto calcolo dell’importo, azionato come diritto soggettivo a contenuto patrimoniale.

Il Fatto

Una società fornitrice di dispositivi medici impugnava davanti al TAR Lazio il decreto del Ministro della Salute del 6 luglio 2022, di certificazione del superamento del tetto di spesa nazionale e regionale per gli anni 2015-2018, e il decreto del 6 ottobre 2022, recante le linee guida propedeutiche ai provvedimenti regionali di ripiano, insieme all’accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019 e ad alcune circolari ministeriali.

Con due ricorsi per motivi aggiunti la stessa società impugnava i provvedimenti con cui la Regione Siciliana aveva approvato gli elenchi delle aziende soggette al ripiano, e poi quelli di rideterminazione della quota in ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 2024. Il Collegio ha sottoposto alle parti, con avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., il possibile profilo di inammissibilità per difetto di giurisdizione.

La Motivazione della Corte

Il TAR ricostruisce il quadro normativo del c.d. payback, introdotto dall’art. 9-ter del d.l. n. 78 del 2015, convertito dalla legge n. 125 del 2015, che pone a carico delle aziende fornitrici una quota crescente del ripiano (dal 40 per cento del 2015 al 50 per cento dal 2017), in misura pari all’incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa regionale.

Sul ricorso principale, il Collegio richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha ritenuto il meccanismo ragionevole e proporzionato, qualificandolo come contributo di solidarietà volto alla razionalizzazione della spesa sanitaria. La Consulta ha escluso la violazione dell’art. 41 Cost., dell’art. 23 Cost. e degli artt. 2 e 117 Cost., poiché le imprese conoscevano l’esistenza del tetto e dell’obbligo di ripiano sin dal 2015.

Quanto ai vizi propri degli atti gravati, il TAR respinge le censure di retroattività e lesione dell’affidamento: la misura del tetto nazionale era già fissata al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario standard, e l’accordo del 2019 ha confermato identica misura a livello regionale. La società, secondo l’ordinaria diligenza, avrebbe dovuto considerare l’alea contrattuale connessa alla fornitura.

Il Collegio esclude anche la violazione della normativa europea sugli appalti: il payback opera ab externo sulla sfera patrimoniale complessiva dei fornitori, senza incidere sull’entità della fornitura né sul prezzo finale, e non altera l’esito delle gare.

Sui motivi aggiunti, il TAR rileva che le Regioni e le Province autonome svolgono, ai sensi del comma 9-bis, solo attività di verifica contabile, individuazione dell’elenco delle aziende e imposizione del pagamento, senza margini di discrezionalità. Il rapporto che si instaura è paritario e involge un diritto soggettivo al corretto calcolo dell’importo. Richiamando le Sezioni Unite della Cassazione (n. 28429 del 2022, n. 8188 del 2022, n. 10089 del 2020), il Collegio dichiara i ricorsi inammissibili per difetto di giurisdizione, con possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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