Accesso civico generalizzato e diniego generico sugli interessi commerciali (TAR Sicilia n. 2194 del 13.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accesso civico generalizzato, ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013, la legittimazione del richiedente non è sindacabile e non richiede motivazione, poiché l’interesse conoscitivo è elevato a diritto fondamentale. Il diniego fondato sul limite del comma 2, lett. c), dell’art. 5-bis deve illustrare in concreto il pregiudizio agli interessi economici e commerciali del terzo, indicando le attività svolte in libera concorrenza e il modo in cui la divulgazione lo porrebbe in posizione di svantaggio. Il richiamo astratto a tali interessi integra difetto di motivazione. Il diritto all’ostensione va pertanto riconosciuto, con oscuramento dei soli dati riservati.

Il Fatto

La società ricorrente ha chiesto all’Agenzia Industrie Difesa, ai sensi dell’art. 5 e ss. d.lgs. n. 33/2013, copia di informazioni e documenti relativi alla gestione dell’Arsenale Militare di Messina e all’accordo-quadro stipulato con la società controinteressata, incaricata di svolgere attività commerciali nell’area demaniale. L’istanza riguardava, tra l’altro, gli ordini di lavoro emessi dalla controinteressata e il compenso forfettario annuale versato all’amministrazione.

L’amministrazione ha riscontrato solo in parte la richiesta, subordinando l’ostensione di alcuni documenti al preventivo assenso del terzo, negato dalla controinteressata. Dopo la diffida della ricorrente, l’Agenzia ha confermato il diniego sugli ordini di lavoro e sul compenso, richiamando genericamente la tutela del know-how industriale e commerciale e dei dati sensibili e commerciali dei contraenti. La ricorrente ha impugnato le note di diniego ex art. 116 c.p.a., lamentando la violazione degli artt. 5 e 5-bis del d.lgs. n. 33/2013 e il difetto di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione. Richiamando l’orientamento del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 9849 del 2023, e la T.A.R. Napoli, sez. VI, n. 2486 del 2019, si afferma che l’accesso generalizzato non richiede né legittimazione qualificata né onere motivazionale. La finalità soggettiva del richiedente non è sindacabile: rileva ciò che si può conoscere, non perché lo si vuole conoscere.

Nel merito, il ricorso è fondato. Il Collegio ricostruisce la disciplina dell’art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013, distinguendo le eccezioni assolute del primo comma da quelle relative del secondo. L’amministrazione ha richiamato il limite della lett. c) del comma 2, volto a proteggere gli operatori economici che svolgono attività in regime di libero mercato dal vantaggio indebito dei concorrenti.

Per operare, tale limite richiede che il provvedimento illustri adeguatamente le ragioni per cui la conoscenza dei documenti incida negativamente sugli interessi economici del terzo, chiarendo quali attività esso svolga in libera concorrenza e in che modo la rivelazione lo ponga in posizione di ingiusto svantaggio. Il Collegio richiama in proposito la TAR Milano, sez. III, n. 588 del 2023. L’amministrazione, invece, si è limitata a un richiamo astratto, senza indicare il concreto pregiudizio derivante dall’ostensione degli ordini di lavoro e del compenso forfettario.

Gli atti impugnati vanno quindi annullati. L’accesso è consentito mediante visione ed estrazione di copia, previo oscuramento dei nominativi degli yacht, degli armatori e degli equipaggi e dei lavori sugli stessi eseguiti, come prospettato dalla stessa ricorrente. L’amministrazione deve provvedere entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Le spese, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori, sono poste a carico dell’amministrazione resistente e compensate con il controinteressato non costituito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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