Pista ciclopedonale nel PGT e assenza di vincolo espropriativo (TAR Lombardia n. 1799 del 13.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La previsione di un percorso ciclopedonale contenuta nel Piano dei Servizi di un PGT integra un vincolo preordinato all’esproprio soltanto quando la realizzazione dell’opera è riservata dal piano stesso all’intervento pubblico. In difetto di tale riserva, il vincolo deve escludersi, poiché la destinazione può essere attuata anche dal privato, sia pure previa valutazione dell’Amministrazione. La previsione assume allora natura conformativa della proprietà privata e non soggiace alla normativa sull’indennizzo e sulla decadenza quinquennale. Ne consegue che, in presenza di un vincolo conformativo, non sussiste alcun onere motivazionale specifico in capo all’Amministrazione in ordine alla reiterazione del vincolo. Le scelte pianificatorie restano espressione di ampia discrezionalità e sono sindacabili solo per evidenti profili di illogicità o irrazionalità.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria di un complesso immobiliare a destinazione prevalentemente produttiva, circondato da un esteso parco privato qualificato dalla Variante al PGT come area di sensibilità paesaggistica “molto elevata”. La Variante generale, approvata dal Comune con delibera consiliare, reiterava una previsione già contenuta nel previgente PGT e localizzava all’interno del parco un tratto di pista ciclopedonale, aggiuntivo rispetto a quello già realizzato dalla società nel 2008 quale opera di urbanizzazione connessa a un ampliamento industriale.

La società impugnava la Variante deducendo, con il primo motivo, la natura di vincolo espropriativo della previsione e, trattandosi di reiterazione del medesimo vincolo già apposto nel 2012, l’illegittimità della stessa per mancanza di indennizzo, in violazione dell’art. 2 della legge n. 1187/1968 nel testo risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 1999. Con il secondo motivo lamentava il difetto di motivazione e l’illogicità della previsione, essendo già presente un percorso alternativo realizzato dalla stessa ricorrente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione centrale della qualificazione della previsione, che la ricorrente assume essere preordinata all’esproprio perché localizza un’opera pubblica sulla proprietà privata. Dall’esame del Piano dei Servizi emerge che l’area è ricompresa nella Rete ecologica comunale, provinciale e regionale ed è attraversata da un tratteggio associato dalla legenda ai percorsi ciclopedonali: la pista è dunque indubbiamente prevista dallo strumento.

Il percorso argomentativo si concentra sull’interpretazione dell’art. 46 delle NTA della Variante. Il primo comma prevede che le aree su cui i servizi non siano stati realizzati e per le quali il Piano dei Servizi riservi l’attuazione agli enti pubblici siano preordinate all’acquisizione pubblica. Il secondo comma esclude il vincolo espropriativo e la decadenza quando il piano ammetta la diretta realizzazione a cura di soggetti privati, ovvero ne contempli la facoltà in alternativa all’intervento pubblico. Il terzo comma subordina l’iniziativa privata a una verifica valutativa dell’Amministrazione.

Secondo il Collegio, il vincolo espropriativo sussiste soltanto per le opere la cui realizzazione sia riservata dal Piano dei Servizi all’intervento pubblico. Nel caso concreto la documentazione in atti non evidenzia alcuna riserva di intervento pubblico, sicché la pista ben potrebbe essere eseguita dal privato proprietario del comparto, previa valutazione comunale. La possibilità di intervento diretto del privato determina la necessaria esclusione del vincolo espropriativo: la previsione contestata, la cui ubicazione potrà comunque subire modifiche ai sensi del successivo art. 48, comma 6, NTA, costituisce pertanto un vincolo meramente conformativo.

Il Collegio richiama la giurisprudenza costante secondo cui va attribuita natura conformativa, e non espropriativa, ai vincoli che non siano esplicitamente preordinati all’esproprio e non si risolvano in una sostanziale ablazione dei suoli, consentendo invece interventi da parte dei privati (TAR Lombardia, Milano, II, n. 2473 del 2020; TAR Campania, Napoli, II, n. 6149 del 2019; Consiglio di Stato, IV, n. 4748 del 2017). Il primo motivo è quindi infondato.

Parimenti infondato è il secondo motivo. Dall’accertata insussistenza del vincolo espropriativo consegue l’assenza di un onere motivazionale specifico. Quanto alla dedotta irragionevolezza, dall’osservazione dei due tracciati emerge che solo per un tratto essi coincidono, per poi separarsi verso direzioni divergenti; l’intento di completare una rete comunale di percorsi ciclopedonali non appare viziato da macroscopica irragionevolezza. Il Collegio richiama infine il principio secondo cui le determinazioni in materia di pianificazione urbanistica godono di ampia discrezionalità e il controllo giurisdizionale è limitato al riscontro di evidenti elementi di illogicità (Consiglio di Stato, VII, n. 7 del 2024). Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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