Ottemperanza alla sentenza lavoro sulla Carta elettronica docente (TAR Sicilia n. 864 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta il passaggio in giudicato del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, e ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato. La nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia è legittima anche quando l’incaricato sia un dirigente della stessa amministrazione resistente, senza diritto a compenso, rientrando il munus nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale per effetto dell’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. Il commissario è tenuto a depositare gli atti esclusivamente tramite il P.A.T., e ogni ritardo nell’esecuzione integra ipotesi di responsabilità amministrativa.

Il Fatto

I ricorrenti, docenti, hanno adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 5319/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro. Con quel titolo il giudice ordinario aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a erogare a ciascun ricorrente la somma di euro 1.500,00 mediante buoni elettronici di spesa.

Poiché l’amministrazione non ha dato spontanea esecuzione al giudicato, i ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza, lamentando l’inerzia dell’amministrazione e chiedendo l’adozione dei provvedimenti necessari all’integrale soddisfacimento delle spettanze riconosciute.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo al passaggio in giudicato della sentenza di cui era chiesta l’esecuzione, attestato agli atti, e all’inutile decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica del titolo, di cui era stata fornita prova.

Accertata l’inerzia, il ricorso è stato accolto e l’amministrazione è stata condannata a provvedere, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.

Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, il Tribunale ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente del medesimo ufficio, senza compenso. Il Collegio ha richiamato l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della stessa legge, ritenendolo applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, come affermato da consolidata giurisprudenza amministrativa.

Il Tribunale ha inoltre precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Il commissario deve effettuare il deposito di atti tramite la procedura P.A.T., utilizzando il modulo dedicato agli ausiliari del giudice e alle parti non rituali. Ogni ritardo nell’esecuzione del titolo e della sentenza costituisce ipotesi foriera di responsabilità amministrativa.

Quanto alle spese, liquidate seguendo la soccombenza e i minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, l’amministrazione è stata condannata al pagamento in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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