Il diniego di rinnovo del porto di fucile si fonda sul giudizio prognostico di affidabilità, non sulla pericolosità sociale (TAR Lazio n. 12877 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego o la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi non presuppone un giudizio di pericolosità sociale, né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi, ma richiede esclusivamente un giudizio prognostico circa l’affidabilità del soggetto a non abusarne. L’amministrazione può legittimamente fondare tale giudizio anche su circostanze genericamente non ascrivibili alla buona condotta dell’interessato, ivi inclusa una condanna penale non definitiva, salvo l’obbligo di motivare le proprie determinazioni. La posizione giuridica del richiedente non è di diritto soggettivo assoluto, essendo il porto d’armi una deroga al divieto generale di cui all’art. 699 cod. pen., sicché il sindacato del giudice amministrativo è limitato ai profili della manifesta illogicità e del palese travisamento dei fatti.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di autorizzazione al porto di fucile per uso venatorio, ne chiedeva il rinnovo. La Questura di Roma, valutati gli atti d’ufficio, comunicava il preavviso di rigetto per la sopravvenuta condanna per lesioni personali aggravate e la convivenza con persona tratta in arresto per reati in materia di stupefacenti. A fronte delle osservazioni presentate ex art. 10 della legge n. 241/1990, l’amministrazione confermava il diniego per il venir meno delle necessarie garanzie di affidabilità. Il provvedimento veniva impugnato deducendo il difetto di istruttoria e di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR richiama il quadro normativo di riferimento, osservando che le autorizzazioni di polizia in materia di armi hanno natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria. L’esame della complessiva condotta del richiedente prescinde dall’esito del procedimento penale pendente e dalla concreta rilevanza dei fatti in sede penale, essendo sufficiente l’esistenza di comportamenti sintomatici di una scarsa attitudine a un uso corretto delle armi. In tale prospettiva, anche reati non violenti o commessi senza uso di armi possono costituire il razionale antefatto di un giudizio negativo di affidabilità.
La sentenza esclude che l’amministrazione fosse tenuta a dimostrare il mutamento delle circostanze rispetto a precedenti rinnovi, poiché il giudizio va rinnovato a ogni nuova istanza e ben può essere rivisto quando la condanna sia sopravvenuta, come nel caso di specie ove la pronuncia penale è successiva al rinnovo del titolo di guardia particolare giurata. Il ricorso è respinto in quanto il diniego trova fondamento in elementi di fatto ragionevolmente valutati e le doglianze sulla motivazione non superano il limitato sindacato consentito. Le spese sono compensate per la limitata attività difensiva dell’amministrazione.
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Nota della Redazione
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