Diniego condono edilizio giurisdizione Tribunale Superiore Acque Pubbliche fascia idraulica (TAR Liguria n. 734 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Appartiene alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi dell’art. 143 del R.D. n. 1775/1933, la controversia concernente il diniego di condono edilizio di opere realizzate in violazione del divieto di costruzione nella fascia di rispetto idraulica di un corso d’acqua demaniale. La giurisdizione specializzata si determina in base al criterio della incidenza diretta e immediata dell’atto impugnato sull’uso delle acque pubbliche, a prescindere dalle finalità – anche urbanistico-edilizie – perseguite dall’autorità emanante. Il provvedimento che nega la sanatoria di opere qualificabili come ostacolo al deflusso delle acque incide immediatamente sul regime del demanio idrico, con la conseguente declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Il Fatto
Una società, proprietaria di un’area sulla sponda destra del Torrente Rupinaro in Comune di Chiavari, aveva realizzato alla fine degli anni ’60, in assenza di titolo edilizio, una struttura pertinenziale con funzione di guardiola. Presentata nel 1986 istanza di condono edilizio ai sensi dell’art. 31 della l. n. 47/1985, il Comune aveva adottato il provvedimento di rigetto, motivato con il richiamo all’art. 96 del R.D. n. 523/1904 e alla fascia di inedificabilità di 5 metri prevista dalle norme del Piano di bacino, rilevando che l’opera costituiva ostacolo al deflusso delle acque.
La società impugnava il diniego dinanzi al TAR, deducendo plurimi vizi di violazione di legge ed eccesso di potere. Il Comune e la Città metropolitana non si costituivano in giudizio. Con ordinanza del 16 luglio 2025, il TAR disponeva incombenti istruttori, eseguiti dal Comune nel novembre 2025. All’udienza del 4 giugno 2026, la causa era posta in decisione con avviso della possibile inammissibilità per difetto di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ritenuto di poter porre a fondamento della decisione la questione di giurisdizione rilevata d’ufficio, nonostante l’assenza della ricorrente all’udienza. L’art. 73, comma 3, c.p.a. richiede che la questione sia indicata dal giudice e che di ciò sia dato atto a verbale, senza ulteriori formalità: la parte, che aveva depositato istanza di passaggio in decisione senza discussione, ha accettato il rischio di una pronuncia in rito resa in sua assenza.
Nel merito della questione di giurisdizione, il TAR ha richiamato l’art. 143, comma 1, del R.D. n. 1775/1933, che devolve al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche i ricorsi avverso provvedimenti in materia di acque pubbliche. Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, il criterio determinante è quello della incidenza diretta e immediata dell’atto sull’uso delle acque pubbliche, anche quando il provvedimento promani da autorità preposte ad altri settori e persegua finalità diverse.
Il Collegio ha evidenziato come il diniego di condono sia stato motivato proprio con la violazione delle prescrizioni poste a salvaguardia del libero deflusso delle acque del Torrente Rupinaro, citando il richiamo all’art. 96, comma 1, lett. f), del R.D. n. 523/1904 e alla fascia di inedificabilità di 5 metri. Ha quindi escluso che il provvedimento avesse valore meramente strumentale rispetto a interessi ambientali o urbanistici, ravvisando piuttosto una chiara interferenza con il regime delle acque pubbliche.
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con indicazione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche quale autorità giurisdizionale dinanzi alla quale il giudizio potrà essere riproposto ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Nulla per le spese, in assenza di costituzione delle parti intimate.
Nota della Redazione
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