Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e penalità di mora (TAR Lazio n. 990 del 17.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, allorché l’Amministrazione non eccepisca né documenti l’avvenuto adempimento delle obbligazioni scaturenti dal giudicato e non fornisca alcuna giustificazione dell’inerzia serbata, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di dare esecuzione al titolo entro un termine assegnato. Al superamento di tale termine consegue la condanna al pagamento della penalità di mora, che va circoscritta agli interessi legali ex art. 116 c.p.a. sulla somma oggetto della sentenza da ottemperare. La nomina del commissario ad acta è disposta per l’ipotesi di perdurante inerzia, con facoltà di delega e senza compenso, previa richiesta di parte. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri dell’esecuzione mobiliare.

Il Fatto

La ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro, con cui era stato accertato il suo diritto al reinserimento in una graduatoria provinciale per le supplenze di seconda fascia, alla ricostruzione economica e giuridica della carriera e al risarcimento del danno per le retribuzioni non maturate nel periodo ottobre 2020 – giugno 2021, oltre al rimborso dei compensi di avvocato.

Lamentando la mancata esecuzione del giudicato, protrattasi anche dopo la notificazione della sentenza in forma esecutiva, la ricorrente ha chiesto la condanna delle amministrazioni al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. L’Amministrazione resistente si è costituita con atto di stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. A fronte del giudicato promanante dal giudice del lavoro, l’Amministrazione non ha eccepito in giudizio l’avvenuto adempimento delle obbligazioni scaturenti dal titolo, né ha fornito alcuna giustificazione in merito all’inerzia serbata.

Il Tribunale ha altresì rilevato che, nella documentazione depositata dalla difesa erariale, sono presenti relazioni volte a evidenziare le ragioni sottese alla determinazione di esclusione oggetto del giudizio definito con la sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza: si tratta, dunque, di argomenti pertinenti al merito del giudizio già concluso, non idonei a dimostrare l’esecuzione del giudicato.

Ne è conseguito l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al titolo, nel termine di giorni sessanta dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di perdurante inerzia, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio, con facoltà di delega e senza compenso, per provvedere nel termine di centoventi giorni decorrente dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta di parte ricorrente.

Atteso il tempo trascorso, il Tribunale ha accolto anche la richiesta di penalità di mora, circoscrivendola però agli interessi legali ex art. 116 c.p.a., secondo le modalità indicate in dispositivo. La condanna decorre dal primo giorno successivo all’eventuale mancato rispetto del termine assegnato al Ministero.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto della natura essenzialmente esecutiva del giudizio e del concreto impegno difensionale, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, richiamando Cons. St., VII, n. 4029/2025 e n. 1247/2016.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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