Indennità di trasferimento d’autorità per il vigile del fuoco trasferito (TAR Marche n. 535 del 21.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che nega l’indennità di trasferimento di cui all’art. 1 della legge n. 86/2001 limitandosi a richiamare note ministeriali e a concludere che la richiesta non può essere accolta è affetto da difetto di motivazione, non essendo comprensibile l’iter logico seguito dall’amministrazione. Nel merito, integrano i presupposti dell’indennità i trasferimenti cosiddetti d’autorità, ossia quelli disposti con formale provvedimento di movimentazione per esigenze di servizio, in assenza di istanza del dipendente, con potenziale irreversibilità della destinazione e distanza superiore a 10 km tra le sedi. Il dipendente ha diritto al calcolo e alla liquidazione dell’indennità, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.

Il Fatto

Il ricorrente, vigile del fuoco in servizio presso il comando provinciale di Ascoli Piceno, è stato destinatario nel 2018 di un ordine di trasferimento presso il distaccamento di Amandola, disposto per l’apertura della nuova sede e per il riequilibrio dei turni di servizio. Ha prestato servizio nella nuova sede dal 24 settembre 2018 fino al 5 luglio 2020, rientrando poi presso il comando di origine a seguito di procedura di mobilità.

Presentata istanza di riconoscimento e liquidazione dell’indennità di trasferimento, il ricorrente ha ricevuto un diniego, motivato con il solo richiamo a due note ministeriali e con la formula secondo cui la richiesta non poteva essere accolta. Ha quindi impugnato il provvedimento, chiedendone l’annullamento e l’accertamento del proprio diritto all’indennità per il periodo di servizio nella sede distaccata, già quantificata in € 11.341,80, oltre interessi legali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso muovendo dal rilievo assorbente del difetto di motivazione. Il diniego impugnato si limita a richiamare due note ministeriali e a concludere che la richiesta non può essere accolta, senza esplicitare alcun iter logico: da tale testo non è possibile comprendere le ragioni del rigetto.

Il Tribunale osserva che le note richiamate non contengono, né potrebbero contenere, disposizioni diverse rispetto all’art. 1 della legge n. 86/2001. Il solo richiamo a esse, privo di qualsiasi spiegazione, non soddisfa dunque l’onere motivazionale.

Il Collegio ritiene comunque di svolgere considerazioni di merito, dando per provati i fatti narrati in ricorso, non specificatamente contestati dalle amministrazioni resistenti ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a.. Le amministrazioni intimate, infatti, si sono costituite con semplice memoria di stile, senza difese nel merito.

Dal contesto fattuale emergono tutti i presupposti per qualificare il trasferimento come d’autorità. Sussistono il formale provvedimento di movimentazione del personale, l’assenza di istanza di trasferimento da parte del dipendente, l’indicazione dell’esigenza di servizio da soddisfare, la potenziale irreversibilità della destinazione — essendo il rientro avvenuto solo tramite procedura di mobilità — e la distanza tra i due comuni, pari a circa 48 km, quindi superiore alla soglia dei 10 km.

Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento e condanna dell’amministrazione al calcolo e alla liquidazione dell’indennità, oltre interessi dalla data della domanda fino al soddisfo. L’adempimento è fissato entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto della natura seriale delle controversie decise nella medesima udienza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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