Accesso del consigliere comunale improcedibile per irreperibilità dichiarata degli atti (TAR Campania n. 1141 del 13.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, nella sua configurazione generale e nella specifica declinazione dell’art. 43, comma 2, d.lgs. n. 267/2000 in favore del consigliere comunale, ha ad oggetto atti già formati, esistenti e detenuti dall’amministrazione destinataria della richiesta. L’ente non è tenuto a reperire i documenti presso altre amministrazioni né a svolgere attività istruttorie ulteriori rispetto al recupero nel proprio archivio. L’assunzione di responsabilità dell’amministrazione circa l’irreperibilità o l’inesistenza del documento non è sindacabile nel merito dal giudice amministrativo ed esaurisce l’interesse giudiziale dell’istante, determinando la cessazione di tale interesse e la conseguente improcedibilità del ricorso proposto ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm. L’onere di allegare e provare la disponibilità del documento grava sul ricorrente, secondo il regime dell’art. 2697 cod. civ., senza deroga per i fatti negativi.

Il Fatto

Il ricorrente, nella qualità di consigliere comunale e capogruppo, ha chiesto al Comune, con istanza trasmessa a mezzo p.e.c. l’8.1.2025, copia conforme dei testimoniali e dei verbali con cui le strutture fisse insistenti sul demanio marittimo erano state incamerate a bene indisponibile dello Stato. La richiesta faceva seguito a una dichiarazione resa dal Sindaco in seduta consiliare, che aveva evocato l’avvenuto incameramento.

Non pervenuto alcun riscontro, si è formato il silenzio-diniego in data 7.2.2025. Il ricorrente ha quindi impugnato il silenzio e chiesto l’accertamento del diritto di accesso, con ordine di esibizione e nomina di commissario ad acta in caso di inottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla nozione di documento amministrativo ricavabile dal combinato disposto dell’art. 22, comma 1, lett. d), e comma 4, legge n. 241/1990. Oggetto dell’accesso è il diritto a ottenere copia di un atto già formato, esistente e detenuto dall’amministrazione nel momento della richiesta. L’ente non è gravato dall’onere di reperire atti presso altri soggetti né di svolgere istruttorie complesse, esulanti dal mero recupero in archivio e dalla riproduzione del documento.

Da qui il corollario processuale, già tracciato dal Cons. Stato, Sez. VI, n. 373 del 2022 e da Cons. Stato, Sez. IV, n. 7999 del 2019: l’assunzione di responsabilità dell’amministrazione circa l’irreperibilità o l’inesistenza dell’atto non è contestabile dal giudice amministrativo, perché il relativo accertamento esorbita dai poteri giudiziali. Ne consegue l’improcedibilità del giudizio ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm. per sopravvenuta carenza di interesse.

Il Collegio richiama altresì Cons. Stato, Sez. V, n. 6713 del 2021: l’accesso presuppone documenti formati e nella certa disponibilità dell’amministrazione, perché ad impossibilia nemo tenetur; ove l’esistenza del documento sia incerta o solo eventuale, l’azione non è ammissibile.

Sul piano probatorio la Corte applica l’art. 2697 cod. civ. secondo il principio di Cass. civ. n. 15162 del 2008: la negatività del fatto da provare non inverte l’onere, che resta sulla parte che del fatto negativo subisce l’effetto costitutivo; la prova può però darsi con la dimostrazione del fatto positivo contrario o con presunzioni.

Nel caso concreto il responsabile dell’area tecnica ha attestato, con nota del 18.3.2025, di non aver reperito gli atti in archivio e di non averne la disponibilità. Il ricorrente non ha offerto prova, neppure indiziaria, della disponibilità comunale. La dichiarazione resa dal Sindaco in Consiglio non basta a fondare il possesso, soprattutto a fronte dell’attestazione contraria dell’organo amministrativo. Il ricorso è pertanto improcedibile; le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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