Insussistenza dell’attualità del periculum nella fase prodromica del procedimento espropriativo (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 88 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza cautelare ex art. 55 cod. proc. amm. va respinta quando il periculum in mora non sia attuale, ma soltanto eventuale e futuro. In particolare, nell’ambito di un procedimento espropriativo, la misura cautelare non può essere concessa ove il procedimento si trovi ancora in una fase prodromica, non essendo stati adottati né risultando imminenti i provvedimenti necessari all’occupazione e alla trasformazione del fondo. In tal caso, il danno dedotto dal ricorrente è meramente prospettico e non integra il requisito del pregiudizio grave e irreparabile.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario e conduttore di un’azienda agricola con annessi impianti di irrigazione e allevamenti zootecnici, ha impugnato gli atti del procedimento espropriativo relativo alla realizzazione del collegamento S.S. 13 Pontebbana – A23 Tangenziale Sud di Udine. L’impugnazione riguardava il decreto del Presidente della Regione FVG di rinnovo dell’Accordo di Programma, l’avviso di avvio del procedimento finalizzato all’approvazione del progetto definitivo e alla dichiarazione di pubblica utilità, l’aggiornamento del progetto definitivo con il piano particellare, nonché le deliberazioni di inserimento dell’opera nel programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027.
Il ricorrente ha altresì dedotto il silenzio-inadempimento serbato dalle Amministrazioni sull’istanza presentata, chiedendo, in via incidentale, la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati in ragione del pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’imminente avvio delle attività esecutive della procedura espropriativa.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha concentrato la propria valutazione sulla sussistenza del requisito cautelare del periculum in mora, ritenendo dirimente la verifica dell’attualità del pregiudizio lamentato dal ricorrente rispetto alla fase in cui versa il procedimento amministrativo.
La Corte ha rilevato che il procedimento espropriativo si trova ancora in una fase prodromica, anteriore all’adozione dei provvedimenti che determinano l’occupazione e la trasformazione del fondo. Non risultano, infatti, adottati né imminenti gli atti necessari a dare esecuzione alla procedura ablativa, sicché l’eventuale sacrificio del diritto di proprietà non è configurabile allo stato come attuale.
Da tale premessa il Collegio ha tratto la conseguenza che il danno prospettato dal ricorrente è soltanto eventuale e futuro, non integrando i caratteri della gravità e irreparabilità richiesti dall’art. 55 cod. proc. amm. per la concessione della misura cautelare. La mera possibilità di un futuro pregiudizio non può, pertanto, giustificare l’anticipazione degli effetti della tutela giurisdizionale.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha respinto l’istanza cautelare, fissando per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2026 e rimettendo le spese al definitivo.
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Nota della Redazione
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