SCIA in sanatoria: necessario il preavviso di rigetto (TAR Campania n. 1151 del 16.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti ad istanza di parte volti al rilascio di un titolo edilizio in sanatoria, l’Amministrazione deve comunicare i motivi ostativi all’accoglimento prima di adottare il provvedimento di diniego o di sospensione dell’efficacia della SCIA. La comunicazione ex art. 10 bis legge n. 241/1990 è funzionale a garantire un ulteriore contraddittorio endoprocedimentale e non è sostituibile dalla partecipazione alla fase istruttoria. La sua omissione non è sanabile ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, legge n. 241/1990, trattandosi di scelta legislativa non emendabile dall’interprete. Il preavviso di rigetto è necessario anche nelle procedure di sanatoria edilizia e nell’ipotesi di SCIA in sanatoria ex art. 36 bis d.P.R. n. 380/2001, il cui procedimento si conclude con provvedimento espresso e non mediante silenzio.
Il Fatto
Un privato presentava una CILA e una SCIA in sanatoria relative a un immobile sito nel territorio di un Comune. L’Amministrazione dapprima dichiarava inefficace la CILA e sospendeva la SCIA, poi adottava un’ordinanza di demolizione. Successivamente, una nuova istanza di sanatoria veniva presentata e il Comune ne sospendeva e rimuoveva gli effetti con un provvedimento dell’8 aprile 2024.
Il privato impugnava tali atti davanti al TAR. Nelle more del giudizio presentava una ulteriore istanza di sanatoria ex art. 36 bis d.P.R. n. 380/2001, trasmessa con SCIA il 29 ottobre 2024 e respinta dal Comune con provvedimento del 29 novembre 2024. Avverso tale diniego proponeva motivi aggiunti. Il Comune eccepiva l’inammissibilità dei motivi aggiunti per mancata impugnazione di altri atti e contestava la necessità del preavviso di rigetto, trattandosi di diniego dovuto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il ricorso originario, dichiarandolo improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il provvedimento sulla prima SCIA in sanatoria risulta superato dal secondo provvedimento, che assorbe la valenza pregiudizievole della determinazione amministrativa.
Passando ai motivi aggiunti, il TAR accoglie l’assorbente censura relativa alla violazione dell’art. 10 bis legge n. 241/1990. Il Comune ha sospeso l’efficacia della SCIA in sanatoria senza aver previamente comunicato i motivi ostativi. Ciò ha precluso al ricorrente di presentare osservazioni per superare i motivi del diniego.
La Corte ricostruisce la funzione del preavviso di rigetto: garantire un confronto tra Amministrazione e istante al termine dell’istruttoria ma prima dell’adozione del provvedimento negativo. La giurisprudenza più recente interpreta la norma in senso rigoroso, attribuendo alla partecipazione predecisoria un valore ulteriore rispetto a quella istruttoria. La mancata inclusione del vizio tra quelli sanabili ex art. 21 octies, comma 2, secondo periodo, non è lacuna ma scelta legislativa.
Al facoltà del privato di rappresentare le proprie considerazioni corrisponde l’obbligo dell’Amministrazione di motivare in modo specifico e rinforzato e il limite dello ius variandi, non potendo addurre in sede decisoria ragioni nuove rispetto a quelle prospettate nel preavviso. Il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui la comunicazione ex art. 10 bis si applica anche ai procedimenti di sanatoria o condono edilizio e alla SCIA in sanatoria, che si conclude con provvedimento espresso e non con silenzio provvedimentale.
Ne consegue l’illegittimità del provvedimento che dichiara l’inefficacia della SCIA in sanatoria senza il previo invio della comunicazione. Il Comune ha precluso al privato un’utilità non solo difensiva ma anche collaborativa. Il ricorso è accolto, con annullamento del provvedimento del 29 novembre 2024 e assorbimento delle ulteriori censure. Le spese di lite sono compensate tra le parti.
Nota della Redazione
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