Revoca del codice aziendale e svuotamento dell’allevamento per perdita di tracciabilità (TAR Sicilia n. 1971 del 06.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di alterazione dell’identificazione di ungulati, integrata dalla apposizione della medesima marca auricolare su due capi diversi, e in difetto di spiegazioni plausibili e documentate dell’operatore, la perdita di tracciabilità legittima la revoca del codice aziendale ai sensi dell’art. 15, comma 5, d.lgs. n. 134/2022, anche quando l’irregolarità riguardi un singolo capo e non l’intero allevamento, essendo il dato testuale a prevedere che l’alterazione concernente “uno o più animali” suffraghi la misura. La proporzionalità della misura va valutata con riguardo alla sua attuale configurazione: lo “svuotamento” dello stabilimento, consentendo l’alienazione a terzi o la macellazione ordinaria, non produce distruzione del compendio zootecnico, ma la sua conversione nell’equivalente pecuniario, e non costituisce mera riedizione del precedente provvedimento di abbattimento annullato per vizio procedimentale.

Il Fatto

Il ricorrente, nella qualità di socio amministratore di una società semplice agricola, impugna i provvedimenti con cui l’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina ha disposto il blocco ufficiale di tutti i capi bovini presenti nello stabilimento e il suo svuotamento, mediante macellazione ordinaria o cessione a terzi, quale condizione per la successiva revoca del codice aziendale.

La vicenda origina da un sinistro stradale del 3 agosto 2024, nel quale un capo bovino deceduto recava una marca auricolare già riferita a un animale deceduto il 21 gennaio 2024 nello stesso stabilimento. Ravvisata una non conformità maggiore per sostituzione di animali o alterazione dei mezzi di identificazione, l’ASP aveva adottato l’ordinanza n. 202/2024, poi annullata dal Tribunale per omessa comunicazione di avvio del procedimento. Riavviato il procedimento, l’Amministrazione ha adottato l’ordinanza n. 262/2025, qui gravata insieme all’atto presupposto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via pregiudiziale il rapporto tra la domanda di annullamento e la censura di nullità per violazione ed elusione del giudicato. Poiché la sentenza anteriore non risulta impugnata e il giudice dell’ottemperanza sarebbe stato lo stesso Tribunale adito, non si pone un problema di conversione del rito. Le due domande, proposte davanti al medesimo giudice, integrano un cumulo ai sensi dell’art. 32, comma 1, cod. proc. amm.; la riqualificazione dell’azione come di nullità, del resto, non modifica la causa petendi e risponde al principio iura novit curia.

Nel merito, il motivo di nullità è infondato. La precedente pronuncia aveva annullato l’ordinanza per un vizio di natura procedimentale, senza incidere sul potere dell’Amministrazione né valutare i presupposti di fatto. L’ASP ha riavviato il procedimento e ha adottato il provvedimento finale dopo aver esaminato, sia pur sinteticamente, le memorie difensive, recuperando gli spazi di interlocuzione in precedenza omessi.

Il nuovo provvedimento non reitera l’effetto sostanziale del precedente. L’originario abbattimento si configurava come misura schiettamente ablatoria, diretta a privare il destinatario di ogni utilità dell’azienda. Lo svuotamento, permettendo l’alienazione o la macellazione, mantiene i cespiti nel circuito produttivo e converte il compendio nel suo equivalente pecuniario. Non vi è distruzione né annichilimento patrimoniale, ma diversa gradualità della sanzione.

Quanto ai vizi di istruttoria e motivazione, l’Amministrazione ha fondato la determinazione su elementi precisi, quali le risultanze della Banca Dati Nazionale e il verbale dei Carabinieri. Grava sull’operatore l’onere di una spiegazione plausibile e documentata dell’anomalia, non assolto con la deduzione sul mancato esame del bolo endoruminale: è proprio la non coincidenza tra marca e bolo a denotare negligenza nel monitoraggio, giustificativa della revoca.

La censura di sproporzione non è accolta. L’art. 15, comma 5, d.lgs. n. 134/2022 àncora la revoca all’alterazione dell’identificazione laddove non sia più possibile determinare la tracciabilità di uno o più animali, sicché anche l’irregolarità di un solo capo può suffragare la misura. L’art. 138 del Regolamento UE 625/2017 conferisce all’Amministrazione il potere di adottare le misure opportune contro le non conformità. Il mantenimento degli animali senza registrazione incrementerebbe il rischio per la salute e la sicurezza alimentare e snaturerebbe la funzione dissuasiva della sanzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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