Il divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica fissato dalla lex specialis opera come autovincolo e impone l’esclusione (TAR Calabria n. 1505 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola della lex specialis che prescrive l’esclusione dell’offerta in caso di inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica costituisce un autovincolo per la stazione appaltante, assistito da una sanzione espulsiva che non lascia margini di discrezionalità alla commissione giudicatrice. Il divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica, ove puntualmente disciplinato dal bando, non può essere interpretato in senso relativo e sostanziale, dovendo la commissione limitarsi a rilevare la violazione e a disporre l’esclusione. Il principio di tassatività delle cause di esclusione non osta all’applicazione della clausola, operando esclusivamente con riferimento ai requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023.
Il Fatto
Una società, in qualità di mandataria di un costituendo raggruppamento temporaneo d’imprese, partecipava a una procedura aperta, indetta dalla stazione unica appaltante per conto di un comune, per l’affidamento di lavori di messa in sicurezza dal dissesto idrogeologico, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il disciplinare di gara conteneva disposizioni puntuali: l’offerta tecnica non poteva rendere palese, direttamente o indirettamente, l’offerta economica, e l’offerta era esclusa in caso di inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica. Un chiarimento della stazione appaltante precisava che il computo metrico da inserire nell’offerta tecnica doveva intendersi unicamente qualitativo e non estimativo.
All’esito della procedura, l’aggiudicazione veniva disposta in favore di un’impresa concorrente. La ricorrente, avuta visione degli atti, riscontrava che l’aggiudicataria aveva inserito nella propria offerta tecnica la quantificazione economica delle migliorie, indicando un importo complessivo rilevante. La società presentava quindi istanza di annullamento in autotutela; la stazione appaltante, dopo un iniziale avvio del procedimento, respingeva l’istanza e confermava l’aggiudicazione. La ricorrente impugnava gli atti, deducendo la violazione del divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica, l’erronea applicazione dei criteri di valutazione e l’inidoneità dei contratti di avvalimento presentati dall’aggiudicataria.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto il primo motivo di ricorso, incentrato sulla violazione del divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica, richiamando il quadro giurisprudenziale in materia. Ha osservato che, secondo un orientamento meno formalista, il divieto di separazione non può essere interpretato in maniera indiscriminata, dovendosi verificare in concreto se gli elementi economici anticipati siano idonei a influenzare la valutazione della commissione. Tale approccio, tuttavia, è stato ritenuto applicabile solo nelle ipotesi in cui la legge di gara non contenga una disciplina specifica della materia.
Nel caso di specie, il capo 9 del disciplinare prevedeva espressamente che l’offerta «è esclusa» in caso di inserimento di elementi concernenti il prezzo nell’offerta tecnica, con una formulazione tassativa che non lasciava spazio a valutazioni discrezionali. Il Collegio ha qualificato tale previsione come un autovincolo assunto dalla stazione appaltante, assistito dalla sanzione espulsiva e vincolante sia per i concorrenti sia per la stessa commissione giudicatrice. L’accertamento dell’avvenuto inserimento di un computo metrico estimativo nell’offerta tecnica dell’aggiudicataria rendeva, pertanto, doverosa l’esclusione, senza che rilevasse la circostanza che gli elementi economici fossero riferiti a mere migliorie.
La Corte ha escluso l’operatività del principio di tassatività delle cause di esclusione, rilevando che la limitazione posta dall’art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 è riferita unicamente alle cause di esclusione previste dagli artt. 94 e 95 del medesimo decreto, relative ai requisiti di ordine generale. Ha inoltre evidenziato che la dimensione quantitativa degli importi indicati, prossima a un terzo dell’importo a base d’asta, era comunque idonea a ingenerare un rischio di condizionamento delle valutazioni della commissione, vulnerando la par condicio tra i concorrenti.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento dell’aggiudicazione e degli atti di gara nella parte in cui non avevano disposto l’esclusione della controinteressata. Il Tribunale ha disposto lo scorrimento della graduatoria in favore del raggruppamento ricorrente, subordinando l’aggiudicazione alla verifica dei requisiti ex artt. 99 e ss. del d.lgs. n. 36/2023. Gli ulteriori motivi di ricorso sono rimasti assorbiti.
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