Cessazione della materia del contendere per annullamento in autotutela dell’ingiunzione (TAR Lazio n. 1658 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm. definisce il giudizio nel merito e presuppone l’integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale fatto valere in giudizio. Essa consegue a un provvedimento adottato dall’Amministrazione spontaneamente e non in esecuzione di un ordine giudiziale. È decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno e irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito. La declaratoria è caratterizzata da un contenuto di accertamento nel merito della pretesa avanzata. L’annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, del provvedimento impugnato integra la fattispecie satisfattiva quando elimini l’atto lesivo oggetto di gravame.
Il Fatto
Il condominio ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui Roma Capitale aveva ordinato la rimozione o demolizione di opere realizzate su un’area esterna, consistenti nello sbancamento del terreno, nella costruzione di una platea in cemento e nell’apertura di finestre in luogo delle preesistenti bocche di lupo. Il provvedimento contestava la modifica dell’orografia del terreno, l’assenza di titolo edilizio e la ricaduta dell’area in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.
Il ricorrente ha dedotto il difetto di legittimazione passiva, sostenendo che l’area non fosse di proprietà condominiale, l’inesistenza della notificazione per essere gli atti stati notificati all’amministratore anziché ai singoli condomini, nonché la riconducibilità dell’intervento all’edilizia libera ex art. 6 del d.P.R. n. 380/2001. Nelle more del giudizio Roma Capitale ha annullato in autotutela il provvedimento gravato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, con determinazione dirigenziale sopravvenuta, l’Amministrazione resistente ha annullato d’ufficio, in autotutela decisoria, la gravata ingiunzione di demolizione. Il ricorrente ha quindi depositato istanza di declaratoria della cessazione della materia del contendere, esplicitamente accolta in sede processuale.
Il Tribunale ha richiamato i consolidati principi della giurisprudenza amministrativa, citando Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 3493 del 2023 e Sezione III, n. 559 del 2022. Da tali arresti si ricava che la pronuncia di cessazione definisce il giudizio nel merito e consegue alla integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale, purché realizzata con provvedimento posto in essere spontaneamente e non in esecuzione di un ordine giudiziale.
La Corte ha ribadito che la cessazione opera quando si determina una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato. È decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno e irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito.
Nel caso concreto, l’Ente locale ha adottato un provvedimento pienamente satisfattivo della pretesa sostanziale azionata. Sono dunque risultati integrati i presupposti dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., con declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Il Collegio non si è pronunciato nel merito delle censure relative alla legittimazione passiva e all’inesistenza della notifica, né sulla qualificazione dell’intervento come edilizia libera. Tenuto conto dell’esito complessivo del giudizio, ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite ai sensi degli artt. 92 cod. proc. civ. e 26 cod. proc. amm.
Nota della Redazione
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