Ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario sulla Carta docente (TAR Sicilia n. 1941 del 02.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario che abbia accertato il diritto del docente al beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione è accolto quando risultano il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere entro sessanta giorni e, in caso di inerzia, nomina commissario ad acta il dirigente della medesima struttura ministeriale, senza compenso, rientrando tale attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La disposizione di cui all’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, introdotta dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, è applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, agisce davanti al TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza di una sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione di euro 1.500,00 mediante buoni elettronici di spesa.

Il Ministero si costituisce in giudizio. La sentenza del giudice ordinario, pubblicata il 24/09/2024, non risulta eseguita nella parte per cui è richiesto l’accertamento, e la questione giunge così davanti al giudice amministrativo dell’esecuzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva la sussistenza di tutti i presupposti di cui all’art. 114 c.p.a., con particolare riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata, risultante da attestazione in atti, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, di cui è stata fornita prova.

Il ricorso, pertanto, è accolto. Il TAR ordina all’amministrazione intimata di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.

In caso di inutile decorso di tale termine, su sollecitazione della parte interessata, provvederà in via sostitutiva, quale commissario ad acta, il Responsabile pro tempore della competente Direzione generale del Ministero, nell’ulteriore termine di sessanta giorni, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario munito di adeguata competenza. Il Collegio esclude il compenso per il commissario, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, richiamando a sostegno l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con richiamo alla giurisprudenza amministrativa (tra cui TAR Calabria n. 479/2025).

Il Tribunale precisa poi che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza; che il compenso verrà determinato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002; che la parcella va presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con decorrenza dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione; che il commissario deve effettuare i depositi esclusivamente tramite la procedura P.A.T.. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 552,00, oltre accessori, in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *