Graduatoria concorsuale dei soli vincitori e computo dei riservatari per merito (TAR Lazio n. 1679 del 28.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
È conforme alla lex specialis del concorso PNRR e all’art. 59, comma 10, lett. d), d.l. n. 73/2021 la pubblicazione della sola graduatoria dei vincitori, con esclusione dell’elenco degli idonei non vincitori: la posizione di costoro resta una mera aspettativa all’assunzione, non tutelabile in questa fase, ma il superamento del punteggio minimo è conoscibile tramite l’area riservata e l’accesso agli atti. Nel computo della quota di riserva di posti ex art. 5 d.P.R. n. 487/1994 non si includono i candidati riservatari che siano stati inseriti in graduatoria per solo merito, poiché la riserva deve qualificare l’aspirazione dei beneficiari a diventare pubblici dipendenti, non già saturarsi con chi ha vinto in forza del punteggio.

Il Fatto

I ricorrenti hanno partecipato al concorso nazionale bandito con D.D. n. 2575/2023 per la classe di concorso A022 nella regione Puglia, superando il punteggio minimo delle prove. Contestano gli atti con cui l’Ufficio scolastico regionale ha approvato la sola graduatoria dei vincitori, senza includervi i candidati idonei non vincitori, e deducono l’illegittima formazione della stessa graduatoria per eccesso di riservatari rispetto al limite di legge.

Chiedono l’annullamento in parte qua degli atti impugnati, previa misura cautelare, e in subordine sollevano eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 59, comma 10, d.l. n. 73/2021 per contrasto con gli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla disciplina concorsuale e dalla norma istitutiva, rilevando che la pubblicazione è prevista soltanto per la graduatoria dei vincitori, nel limite dei posti messi a concorso, fatta salva l’integrazione per le rinunce con chi ha raggiunto il punteggio minimo. Nessun rimprovero può dunque muoversi all’amministrazione, non essendo l’elenco degli idonei previsto dalla lex specialis.

La previsione è ritenuta ragionevole in quanto coerente con la ratio della procedura, inserita tra gli interventi del PNRR e caratterizzata da esigenze di celerità e speditezza, come conferma la cadenza annuale del concorso. L’idoneità resta comunque ricollegabile ipso facto al superamento del punteggio minimo, conoscibile dall’area personale del candidato.

I dubbi di costituzionalità sono superati: le modalità derogatorie trovano giustificazione nelle esigenze di buon andamento e rientra nelle prerogative dello Stato individuare le modalità di reclutamento più funzionali. Il Collegio richiama la sentenza n. 15647 del 2 agosto 2024 di questa Sezione, confermata da Cons. Stato n. 2737 del 1 aprile 2025, e la sentenza n. 8358/2025, che salva il diritto di accesso ai punteggi e agli scorrimenti. La posizione dell’idoneo è mera aspettativa, non tutelabile in ragione dell’ampia discrezionalità sulle assunzioni (Cons. Stato n. 3139 del 2020), mentre l’integrazione per rinunce è espressamente prevista.

Quanto al secondo motivo, l’amministrazione ha chiarito che nel computo dei riservatari erano stati inclusi anche i titolari di riserva entrati per merito. Il Collegio aderisce all’orientamento per cui il vincitore per merito non si computa nella quota di riserva, come già statuito dalla Sezione e da Cons. Stato n. 3971/2005. La riserva, nella specie prevista dall’art. 59, comma 10-bis, d.l. n. 73/2021 e recepita dal D.M. n. 205/2023, mira a qualificare l’aspirazione dei precari a diventare pubblici dipendenti, concorrendo per posti specificamente destinati: diversamente opinando, si farebbe dipendere la consistenza del diritto dagli esiti variabili della procedura. L’orientamento opposto, riferito alla speciale disciplina dell’art. 649 cod. ord. mil., non è trasponibile. La condotta dell’amministrazione rispetta quindi il limite dell’art. 5 d.P.R. n. 487/1994, e il ricorso è respinto con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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