Carta docente: termine di 120 giorni dal titolo esecutivo per l’ottemperanza (TAR Lombardia n. 3931 del 03.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 decorre dalla notifica del titolo esecutivo, ossia dell’atto che ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ. attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile, e non dalla spedizione in forma esecutiva di cui all’art. 475 cod. proc. civ. Dopo le modifiche introdotte dalla cd. Legge Cartabia, la spedizione in forma esecutiva non è più necessaria e la formula dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 non pone profili di incompatibilità con l’attuale art. 475 cod. proc. civ. Ne consegue che è procedibile il ricorso proposto decorsi i 120 giorni dalla notifica della sentenza munita di attestazione di conformità presso la sede del debitore.

Il Fatto

Il giudice ordinario, con sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere il diritto di una docente all’accredito sulla carta del docente dell’importo di euro 500,00 annui per gli anni scolastici dal 2018/19 al 2022/23. Su quella pronuncia si era formato il giudicato, attestato dalla cancelleria.

Il titolo, prodotto come duplicato informatico tratto dal fascicolo telematico e notificato al Ministero il 5 giugno 2024, non è stato eseguito. L’amministrazione non ha provveduto all’accredito della somma. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., chiedendo l’adozione delle conseguenti misure esecutive. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato per prima la questione di procedibilità, legata al decorso del termine dilatorio di 120 giorni. La difesa erariale non ha contestato l’inadempimento, ma il thema decidendum imponeva di verificare il momento iniziale del termine.

Il Tribunale ha chiarito che l’art. 14 d.l. n. 669/1996 richiama il “titolo esecutivo” nel senso dell’atto che, ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ., attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile e realizzabile coattivamente. Si tratta di nozione diversa dalla spedizione in forma esecutiva, che l’art. 475 cod. proc. civ. richiedeva perché le sentenze potessero essere portate a esecuzione secondo il rito civile.

La modifica intervenuta con la cd. Legge Cartabia ha però reso non più necessaria la spedizione in forma esecutiva. Da ciò il Collegio ha tratto la conseguenza che la formulazione dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 non presenta alcun problema di compatibilità con l’attuale art. 475 cod. proc. civ. Il termine decorre dunque dalla notifica del titolo esecutivo, costituito dalla sentenza dotata di attestazione di conformità, presso la sede del debitore. Sul punto il Tribunale ha richiamato Cons. Stato, Sez. V, n. 309 del 2024.

Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato, non essendo stato eseguito il titolo per la parte di interesse. Il Collegio ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza entro trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della decisione.

Per il caso di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza, Brianza, con funzioni attivabili solo su istanza del creditore. L’attività demandata rientra nei compiti istituzionali dell’organo, sicché non è dovuto alcun compenso. L’amministrazione è stata infine condannata alle spese, liquidate in euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari, e al rimborso del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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