Foglio di via obbligatorio e accesso agli atti (TAR Marche n. 1055 del 17.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il foglio di via obbligatorio ex art. 2 d.lgs. n. 159/2011 è misura di prevenzione volta a prevenire, non a reprimere, i reati e presuppone un giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica fondato su comportamenti attuali del destinatario, che rivelino un’oggettiva e apprezzabile probabilità di commissione degli stessi. L’Amministrazione dispone di un ampio margine di discrezionalità nella valutazione della pericolosità sociale, potendo adottare la misura anche in presenza di condotte che turbino la tranquillità della convivenza civile a prescindere dalla loro rilevanza penale, purché sorrette da elementi concreti e da motivata indicazione dei comportamenti e degli episodi. La misura sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo salvo che per abnormità dell’iter logico, macroscopica illogicità o travisamento della realtà fattuale. Quanto all’accesso agli atti, la pretesa ostensiva resta soddisfatta, con conseguente cessazione della materia del contendere, ove l’Amministrazione versi in giudizio la documentazione richiesta, ancorché dopo la proposizione del ricorso.

Il Fatto

Il ricorrente impugna l’ordinanza con cui il Questore di Macerata, ai sensi dell’art. 2 d.lgs. n. 159/2011, gli ha imposto il divieto di ritorno nel Comune di residenza per tre anni, nonché il successivo diniego di accesso agli atti relativi al provvedimento. L’ordinanza si fonda su un episodio del 24 ottobre 2021, nel corso del quale il ricorrente, all’interno di un esercizio commerciale, ha apostrofato con frasi diffamatorie gli agenti della Polizia Locale intenti a controllare le emissioni sonore, lanciando banconote verso gli operatori, con successivo deferimento per oltraggio a pubblico ufficiale ex art. 341-bis cod. pen.

Il provvedimento richiama inoltre molteplici segnalazioni all’Autorità Giudiziaria per reati contro la pubblica amministrazione e in materia di stupefacenti, rilevando che il soggetto non risiede né lavora nel Comune e non vi intrattiene interessi apprezzabili. Il ricorrente ha chiesto l’ostensione degli atti prodromici, ottenendone il diniego in due occasioni, e ha quindi proposto ricorso deducendo tre motivi: violazione del diritto di difesa rispetto ai limiti all’accesso, difetto dei presupposti e d’istruttoria della misura, sproporzione della durata.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere. La difesa erariale ha versato in atti tutta la documentazione di rilievo, inclusa la relazione di servizio della Polizia locale, l’informativa di reato e le sommarie informazioni delle persone informate sui fatti. La pretesa ostensiva risulta così integralmente soddisfatta, ancorché successivamente alla proposizione dell’impugnativa.

Nel merito il Tribunale ricostruisce la disciplina dell’art. 2 d.lgs. n. 159/2011: il Questore, con provvedimento motivato, può vietare l’ingresso in un determinato Comune, per un periodo tra sei mesi e quattro anni, ai soggetti ivi non residenti che, sulla base di elementi di fatto, debbano ritenersi abitualmente dediti ad attività delittuose ovvero che vivano abitualmente dei relativi proventi.

Il Collegio ribadisce che la misura è finalizzata a prevenire i reati e presuppone un giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica fondato su comportamenti attuali, che secondo il prudente apprezzamento dell’Autorità di Polizia rivelino un’oggettiva e apprezzabile probabilità di commissione degli stessi. L’Amministrazione può adottare misure di prevenzione anche nei confronti di condotte materiali potenzialmente lesive di terzi che turbino la tranquillità della convivenza civile, a prescindere dalla loro integrazione in una fattispecie di reato, essendo richiesta una motivata indicazione dei comportamenti e degli episodi da cui emerga oggettivamente la probabilità di condotte penalmente rilevanti e socialmente pericolose. La misura, espressione di ampia discrezionalità, sfugge al sindacato di legittimità salvo che per abnormità, macroscopica illogicità o travisamento della realtà fattuale, come affermato da una consolidata giurisprudenza amministrativa richiamata dal Collegio.

Applicando tali principi, il TAR ritiene la misura validamente adottata. I fatti del 24 ottobre 2021 e le numerose segnalazioni all’Autorità Giudiziaria — per quanto non circostanziate nell’ordinanza — giustificano, unitamente al certificato del casellario, il giudizio di pericolosità. Il Collegio valorizza in particolare i precedenti penali: decreti penali di condanna per rifiuto dell’accertamento dello stato di ebbrezza e per guida in stato di ebbrezza, nonché sentenze di patteggiamento per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, guida in stato di ebbrezza e detenzione illecita di stupefacenti.

Quanto alla durata, i tre anni appaiono congrui: la commisurazione è ricompresa tra il minimo e il massimo edittale, ma verso la parte alta della cornice, scelta non irragionevole rispetto alla finalità preventiva, considerata la reiterazione di alcune tipologie di reato. Il ricorso è quindi respinto per la parte residua, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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