Requisito di esperienza quinquennale e qualifica di autista consegnatario nel pubblico concorso (TAR Lazio n. 11990 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei concorsi pubblici, la valutazione del requisito di ammissione dell’esperienza professionale acquisita nel corrispondente profilo professionale non può risolversi in un confronto meramente nominalistico tra le declaratorie, ma deve accertare la sostanziale equivalenza delle mansioni svolte dal candidato rispetto a quelle richieste dal bando. In tal senso, l’attività di autista consegnatario, caratterizzata dalla conduzione di veicoli come nucleo qualificante della prestazione secondo l’inquadramento contrattuale, è equiparabile alla figura dell’autista professionista richiesta dal bando di concorso per operatori tecnici specializzati autista di ambulanza, ancor più quando la guida riguardi mezzi di tipologia e stazza analoghi a quelli sanitari. Non è configurabile, in assenza di graduatoria finale approvata, alcun controinteressato rispetto all’impugnazione dell’esclusione da una procedura concorsuale ancora in corso, restando irrilevante l’omessa notifica del ricorso.
Il Fatto
Un candidato veniva escluso da un concorso pubblico indetto dall’azienda sanitaria regionale per la copertura di posti di operatore tecnico specializzato autista di ambulanza, per asserita carenza del requisito di cinque anni di esperienza professionale nel corrispondente profilo. L’aspirante aveva documentato il rapporto di lavoro alle dipendenze di una società di autotrasporto merci, con mansioni di consegnatario, producendo sia il modello C2 storico sia la certificazione datoriale richiesti dal bando in via alternativa. L’esclusione veniva impugnata dinanzi al giudice amministrativo, che in via cautelare ammetteva il ricorrente alle successive prove concorsuali con riserva.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha disatteso l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per omessa notifica ai controinteressati, richiamando il principio per cui, in una procedura ancora in corso e in assenza di graduatoria finale approvata, non sono configurabili posizioni giuridiche antagoniste rispetto all’impugnazione di un provvedimento di esclusione.
Nel merito, la valutazione dell’amministrazione che aveva ritenuto le mansioni di consegnatario meramente accessorie rispetto al nucleo qualificante della guida è stata superata sulla base dell’inquadramento del lavoratore nel livello G1 del CCNL Autotrasporto merci e logistica, la cui declaratoria individua proprio nella conduzione dei veicoli l’elemento essenziale della prestazione, cui si aggiungono attività ulteriori proprie della logistica distributiva. Il giudice ha pertanto escluso che potesse trattarsi di profili professionali solo affini, ritenendo sussistente la richiesta equivalenza con la figura dell’autista professionista.
La circostanza che il candidato avesse guidato mezzi fino a 35 quintali, tipologia comunemente impiegata anche per il trasporto sanitario, ha ulteriormente corroborato il giudizio di conformità tra l’esperienza maturata e il requisito bandito, conducendo all’accoglimento del ricorso con annullamento dell’esclusione.
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Nota della Redazione
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