Esame di avvocato, il superamento della prova scritta in una sessione successiva determina l’improcedibilità del ricorso (TAR Lombardia n. 4045 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse consegue all’ottenimento, in via autonoma, del bene della vita cui il ricorrente aspirava. In tema di esame di abilitazione alla professione di avvocato, il superamento della prova scritta nella sessione successiva e l’ammissione alla prova orale rendono priva di utilità la decisione sulla legittimità del giudizio negativo impugnato, atteso che l’interesse alla declaratoria di annullamento del verbale di correzione è venuto meno.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il verbale della Commissione VIII istituita presso la Corte d’Appello di Napoli relativo alla correzione delle prove scritte dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato per la sessione 2024, svolte presso la Corte d’Appello di Milano. Il verbale conteneva la valutazione di insufficienza dell’elaborato del candidato (pari a 15/30), con conseguente non ammissione alle prove orali. Il candidato chiedeva l’annullamento del verbale e della comunicazione di non ammissione, deducendo la complessità delle questioni relative al differimento dell’entrata in vigore dell’art. 46 della legge n. 247/2012. Il Tribunale, rilevata la complessità delle questioni, disponeva la fissazione dell’udienza di merito. Nelle more del giudizio, il ricorrente comunicava di aver superato la prova scritta nella sessione 2025/2026 e di essere stato ammesso alla prova orale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm. L’improcedibilità è stata pronunciata a seguito della memoria depositata dal ricorrente in data 21 maggio 2026, con la quale lo stesso ha dichiarato il venir meno del proprio interesse alla decisione. Il Collegio ha accertato che il candidato ha ottenuto in via autonoma il bene della vita cui aspirava, ovvero il superamento della prova scritta e l’ammissione alla prova orale dell’esame di abilitazione.
La pronuncia si fonda sul principio per cui l’interesse al ricorso deve permanere fino al momento della decisione finale. Nel caso di specie, la valutazione negativa impugnata ha perso ogni efficacia pregiudizievole, essendo stata superata dall’esito positivo della sessione successiva. La declaratoria di improcedibilità prescinde dall’esame del merito delle censure, poiché la cessazione della materia del contendere rende inutile qualsiasi statuizione sulla legittimità dell’operato della Commissione.
Con riguardo alle spese di lite, il Tribunale ha disposto la compensazione in ragione della pronuncia in rito e della complessità delle questioni sottese alla controversia, tenuto conto del reiterato differimento legislativo dell’entrata in vigore dell’art. 46, comma 5, della legge n. 247/2012. Tale circostanza ha reso oggettivamente incerto l’esito del giudizio e giustificato l’equa distribuzione degli oneri processuali tra le parti.
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Nota della Redazione
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