Accesso difensivo esplorativo: rigetto per assenza di strumentalità (TAR Emilia-Romagna n. 1182 del 22.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso difensivo, l’istante deve dimostrare la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale e il nesso di strumentalità necessaria tra i documenti richiesti e la situazione giuridica che intende tutelare. Il nesso non sussiste quando la richiesta investe atti della fase esecutiva di un rapporto contrattuale intercorrente tra la stazione appaltante e un soggetto terzo, del tutto estraneo al giudizio pendente. La domanda condizionata a un oggetto generico e indeterminato, non circoscritta a specifici documenti e non assistita da adeguata motivazione, ha natura esplorativa ed è inammissibile.

Il Fatto

Un consorzio, già aggiudicatario di un appalto per lavori di adeguamento autostradale, ha stipulato con la società concessionaria il relativo contratto. In seguito alla risoluzione contrattuale disposta dalla stazione appaltante, il consorzio ha contestato tale provvedimento davanti al Tribunale civile, dove il giudizio è tuttora pendente.

Con istanza ai sensi degli artt. 22 e 24 della legge n. 241 del 1990, il consorzio ha chiesto accesso alla documentazione relativa all’affidamento della commessa al nuovo appaltatore, subentrato dopo la risoluzione. La stazione appaltante ha accolto solo in parte la richiesta, negando il resto per mancanza del nesso di strumentalità. Il consorzio ha quindi proposto ricorso per l’annullamento del diniego parziale, l’accertamento del diritto all’ostensione e la condanna della società alla consegna dei documenti.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 22, comma 2, della legge n. 241 del 1990 eleva l’accesso a principio generale dell’attività amministrativa; il comma 3 ne afferma la generalità, salvo le eccezioni dell’art. 24; il comma 7 garantisce l’accesso ai documenti necessari per curare o difendere i propri interessi giuridici, imponendo il limite della stretta indispensabilità per i dati sensibili e giudiziari.

Su questa base la Corte richiama la giurisprudenza amministrativa, che per l’accesso difensivo esige un interesse ostensivo diretto, concreto ed attuale, un collegamento tra atti richiesti e difese da apprestare e una motivazione adeguata e diffusa. Il richiamo è ai principi dell’Adunanza plenaria n. 4 del 2021, poi ribaditi dalle pronunce del Consiglio di Stato n. 10277 del 2022, n. 3451 del 2023 e n. 5008 del 2025. L’onere probatorio è aggravato: occorre dimostrare la necessità o la stretta indispensabilità del documento.

Applicando tali criteri, il Tribunale rileva che la domanda di accesso riguarda documenti formati nel rapporto tra la stazione appaltante e il nuovo appaltatore, soggetto terzo ed estraneo al giudizio civile pendente, che verte esclusivamente sulla contestazione della risoluzione e sulle pretese economiche del consorzio. Manca quindi il nesso di necessaria strumentalità.

Sotto distinto profilo, l’istanza è priva di adeguata motivazione e ha oggetto generico e indeterminato: essa investe indistintamente gli atti tipici della fase esecutiva, senza contestualizzazione, ipotizzando persino l’esistenza di alcuni documenti. La Corte ricorda che l’accesso non introduce un’azione popolare né un controllo generalizzato sull’attività amministrativa e richiede un oggetto determinato o determinabile. L’istanza si palesa pertanto esplorativa e, in assenza del nesso di strumentalità, inammissibile. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese di causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *