Declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse in caso di pagamento volontario della quota ridotta (TAR Lazio n. 13611 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il pagamento spontaneo della quota ridotta del 25% degli importi dovuti dalle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018, effettuato ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 95/2025, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio avverso i provvedimenti di ripiano del superamento del tetto di spesa. Tale circostanza, ove rilevata ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., non essendo necessaria la produzione delle attestazioni regionali previste dalla norma quando sia la stessa parte ricorrente a richiedere la definizione in tal senso.
Il Fatto
La società ricorrente, impresa fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio la determinazione con cui la Regione Umbria aveva quantificato gli importi dovuti a titolo di payback per gli anni 2015-2018, unitamente al decreto ministeriale di adozione delle linee guida propedeutiche ai provvedimenti regionali di ripiano. Con motivi aggiunti, la società ha altresì sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 del D.L. n. 34/2023, come convertito, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost.
Nelle more del giudizio, il difensore della ricorrente ha depositato istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 95/2025, per l’intervenuto versamento della quota del 25% degli importi. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 26 giugno 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio osserva che l’art. 7 del D.L. n. 95/2025 stabilisce che gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici si intendono assolti con il versamento della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali, e che l’integrale versamento estingue l’obbligazione, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con gli anni 2015-2018.
La norma prevede che, decorso il termine di trenta giorni, le regioni accertino l’avvenuto versamento con appositi provvedimenti da comunicare alla segreteria del TAR Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. Nel caso di specie, tuttavia, tali attestazioni regionali mancano, non essendo state prodotte in giudizio dalle amministrazioni intimate.
Il Collegio rileva che la richiesta della parte ricorrente, pur formulata come domanda di cessazione della materia del contendere, può essere apprezzata ai fini della declaratoria di improcedibilità del ricorso, in quanto evidenzia una sopravvenuta carenza di interesse della stessa alla definizione nel merito. La scelta volontaria di aderire al meccanismo transattivo previsto dal legislatore implica, infatti, l’accettazione della disciplina legale che ne preclude ogni ulteriore contestazione giurisdizionale.
Il Collegio ha dato avviso a verbale, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., della questione rilevata d’ufficio, ponendo a fondamento della decisione la sopravvenuta carenza di interesse. Non resta, pertanto, che dichiarare l’improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., con compensazione delle spese tra le parti costituite, sussistendo giusti motivi.
Nota della Redazione
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