Accesso agli atti: sopravvenuta ostensione e improcedibilità dell’istanza ex art. 116 c.p.a. (TAR Lombardia n. 3624 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di accesso agli atti proposta ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm. deve essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’amministrazione, nel corso del giudizio, abbia provveduto all’ostensione integrale della documentazione richiesta, satisfacendo così la pretesa azionata. La regola della soccombenza virtuale, invocabile dal richiedente per ottenere la condanna alle spese della fase di accesso, presuppone che la domanda non sia divenuta improcedibile, ma sia stata definita nel merito. La pronuncia sulle spese relative alla fase cautelare o incidentale dell’accesso può essere legittimamente rinviata all’esito della definizione del giudizio di merito, non ostandovi il principio di causalità che governa la liquidazione delle spese processuali.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava l’ordinanza con cui il Comune le aveva ingiunto la rimozione di un’insegna pubblicitaria e di un rimorchio, installati a suo dire in assenza di titoli abilitativi. Con il medesimo ricorso, la società proponeva istanza ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm. avverso il silenzio-diniego formatosi sulla propria richiesta di accesso alla documentazione istruttoria, comprensiva delle segnalazioni della Polizia Locale. Nelle more del giudizio, l’amministrazione comunale trasmetteva alla difesa della ricorrente la documentazione richiesta, provvedendo altresì al relativo deposito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la documentazione oggetto dell’istanza di accesso era stata messa a disposizione della ricorrente, con la conseguenza che il suo interesse alla conoscenza degli atti era stato integralmente soddisfatto. Tale circostanza ha determinato il venir meno dell’interesse alla decisione della domanda, rendendo improcedibile il segmento processuale relativo all’accesso.
Quanto all’istanza di condanna alle spese avanzata dalla ricorrente in forza del principio della soccombenza virtuale, il Tribunale ha rilevato che tale principio non può trovare applicazione in un contesto di sopravvenuta carenza di interesse, poiché la domanda non viene definita nel merito. La pronuncia sulle spese è stata pertanto rinviata all’esito della definizione del giudizio di merito, in cui la società potrà far valere le proprie ragioni anche in relazione alla fase dell’accesso.
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Nota della Redazione
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