Carta docente: ottemperanza, commissario ad acta e no alla penalità di mora (TAR Sicilia n. 402 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza agli obblighi della pubblica amministrazione derivanti da un giudicato che abbia accertato il diritto all’accredito della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, il TAR ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza e, in caso di ulteriore inadempienza, nomina commissario ad acta un dirigente della stessa amministrazione, con facoltà di delega e senza ulteriore compenso. La penalità di mora non va invece accolta quando l’esecuzione del giudicato presuppone un procedimento complesso, che coinvolge più soggetti, e il ritardo sia riconducibile all’eccezionale mole dei procedimenti concernenti il rilascio della carta. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore antistatario.

Il Fatto

La ricorrente ha adito il TAR Sicilia chiedendo l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Caltagirone, Sezione Lavoro e Previdenza, con la quale era stato accertato il suo diritto all’accredito della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2023/24, per un valore complessivo nominale di 1.500,00 euro, oltre interessi o rivalutazione.

L’amministrazione intimata, pur regolarmente notificata, non si è costituita in giudizio. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio del 27 gennaio 2026.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la sussistenza del requisito temporale per l’azione esecutiva. Il ricorso è stato notificato il 17 novembre 2025 e la notifica della decisione da ottemperare all’amministrazione è avvenuta il 26 maggio 2025: al momento della proposizione risultava dunque decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, come modificato dall’art. 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lettera a), del decreto-legge n. 269/2003.

La sentenza portata in esecuzione è passata in giudicato, come attestato in atti, e non risulta alcun adempimento da parte dell’amministrazione. Il ricorso è stato pertanto accolto: è stato ordinato all’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della decisione, ovvero dalla notifica su istanza di parte se anteriore.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, il Collegio ha nominato commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega in favore di altro funzionario munito della necessaria professionalità, perché provveda in via sostitutiva nel successivo termine di novanta giorni e senza ulteriore compenso. Il Collegio richiama l’art. 5-sexies, comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, disposizione dettata per l’ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della medesima legge e applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con richiamo a TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 10 marzo 2025, n. 479, TAR Sicilia, Palermo, sez. IV, 4 febbraio 2025, n. 291, TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 30 settembre 2024, n. 5142 e TAR Sardegna, sez. II, 19 dicembre 2023, n. 983.

Il Collegio ha invece rigettato la domanda di condanna alla penalità di mora. L’esecuzione delle sentenze di condanna all’attivazione della carta elettronica del docente comporta l’instaurazione di un procedimento complesso che coinvolge più soggetti, come osservato da TAR Veneto, sez. I, 25 agosto 2025, n. 1466. È inoltre ragionevole ritenere che il ritardo del Ministero sia riconducibile all’eccezionale mole di procedimenti concernenti il rilascio della carta, circostanza comprovata dal vasto contenzioso giurisdizionale insorto.

Le spese di giudizio, liquidate in complessivi 500,00 euro oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore antistatario, avuto riguardo al carattere seriale della controversia e alla sua natura, assimilabile alle procedure esecutive mobiliari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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