Il decreto ingiuntivo non opposto è titolo per l’ottemperanza amministrativa (TAR Sicilia n. 1140 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Tra i provvedimenti del giudice ordinario equiparati alle sentenze passate in giudicato, per i quali è proponibile l’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cpa, rientra anche il decreto ingiuntivo non opposto nei termini di legge. Una volta divenuto definitivamente esecutivo e ritualmente notificato all’Amministrazione, il decreto ingiuntivo costituisce titolo idoneo a fondare l’obbligo dell’Amministrazione di darvi esecuzione. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notificazione, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, e non essendo provata l’esecuzione, il giudice amministrativo accoglie l’azione di ottemperanza, ordina l’adempimento e nomina, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il commissario ad acta.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza a un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Siracusa, con cui era stato accertato il suo diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.

Il decreto ingiuntivo non è stato opposto ed è divenuto definitivamente esecutivo, con successivo decreto di esecutorietà. Notificato al Ministero dell’istruzione e del merito, non ha ricevuto esecuzione. L’Amministrazione non si è costituita in giudizio. La questione arriva così davanti al giudice amministrativo in sede di ottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione dell’astratta proponibilità dell’azione di ottemperanza avverso un titolo di origine monitoria. Il decreto ingiuntivo, ove non impugnato nei termini di legge, va annoverato tra i provvedimenti del giudice ordinario equiparati alle sentenze passate in giudicato, richiamati dall’art. 112, comma 2, lett. c), cpa.

Il Tribunale richiama sul punto un proprio orientamento conforme, citando TAR Sicilia – Catania, Sez. I, n. 153 del 2021. La qualificazione del titolo monitorio come provvedimento esecutivo equiparato al giudicato costituisce il presupposto dell’accoglimento.

Superato lo scrutinio sulla proponibilità, il Collegio verifica i requisiti dell’ottemperanza. Il decreto risulta definitivamente esecutivo ed è stato ritualmente notificato all’Amministrazione. Dalla notificazione è decorso il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.

L’Amministrazione non ha fornito prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale. Sussistono pertanto i requisiti per l’accoglimento dell’azione ai sensi degli artt. 112 ss. cpa.

Il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione al decreto entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempienza nomina commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale, con facoltà di delega.

Il Collegio precisa che l’incarico di commissario costituisce un obbligo cui il dipendente non può sottrarsi, salvo giustificato motivo. Esclude ogni compenso, trattandosi di dirigente della stessa Amministrazione e dovendo l’attività rientrare nell’onnicomprensività della retribuzione, sul rilievo che il Ministero avrebbe già dovuto provvedere autonomamente. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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